Prestito estinto in modo anticipato: la banca è tenuta ad un rimborso. È questa la linea da seguire: ti spieghiamo il perché
Chiedere oggi un prestito è modalità alla quale molti cittadini che non hanno liquidità economica si riferiscono per sostenere spese importanti che da soli non hanno la forza di fare. Grazie agli istituti bancari tutto diventa più facile (anche se esistono dei rischi) con la possibilità di restituire le somme dovute dilazionate nel tempo con i corrispettivi interessi e spese di prestito che bisogna calcolare.
Ma se il prestito si estingue in anticipo la banca deve rimborsare dei costi? Assolutamente sì ed è la Corte di Cassazione a stabilirlo con la sentenza n. 14836/2024. Un pronunciamento che segna una grande vittoria per i consumatori rispetto alle pretese degli intermediari finanziari. Vediamo bene la questione nel dettaglio e facciamo chiarezza sull’argomento.
Quando si sottoscrive un prestito o un finanziamento, il sottoscrivente (che può anche non avere una busta paga)deve sempre tenere in conto che oltre alla cifra richiesta, l’importo da restituire in rate è sempre maggiore in quanto si aggiungono dei costi che non possono essere ignorati perché sono alquanto significati.
Si sommano, infatti, oltre agli interessi le spese del prestito: quelle di recurring che sono legati al finanziamento in generale come, ad esempio l’assicurazione, e quelle di up-front che non sono altro che i costi iniziali legati al lavoro che serve per aprire ed elaborare la pratica.
Parte di queste somme che vengono dilazionate nel corso delle rate deve essere restituita alla persona che estingue in modo anticipato il prestito perché si tratta di costi non goduti. Lo ha stabilito la Cassazione che parla di un’equa riduzione del costo totale del credito. Ma con quali modalità?
Il cliente che estingue il prestito in anticipo deve essere rimborsato dalla banca per tutti i costi del credito, sia per gli interessi che per le altre spese che il consumatore è tenuto a pagare. La Corte Suprema ha stabilito, infatti, che “è nulla la clausola contrattuale che limita tale diritto del consumatore escludendo il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento: essa, infatti determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 206/2005)”.
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