Purtroppo, non sempre i piani vanno come previsto: se gli affari non vanno bene, l’attività non può continuare il suo percorso. Ma come bisogna comportarsi con il pagamento dell’affitto?
La normativa che regola i contratti di locazione a scopo commerciale riporta delle differenze rispetto agli affitti ad uso abitativo. Talvolta, sopravvenute necessità conducono alla deludente e drastica decisione di chiudere la propria attività. Chi si ritrova a vivere questa condizione si domanda se è costretto a pagare le mensilità che avrebbero dovuto costituire il tempo di preavviso prima della cessione del rapporto con il locatore.
Stando alle leggi vigenti in materia, la durata minima di un contratto di locazione a scopo commerciale dovrà equivalere a 6 anni. Sopraggiunta la prima scadenza, il rinnovo avviene tacitamente. Qualora un locatore o un conduttore non volessero proseguire il contratto di locazione, possono liberamente darne la disdetta dandone comunicazione alla controparte con un preavviso di almeno 12 mesi dalla scadenza del contratto. Un conduttore ha il diritto di recedere senza dover garantire il preavviso solo in presenza di motivi gravi o motivi previsti dal contratto, quindi concordati da entrambe le parti. Ma cosa succede in caso di fallimento? E’ obbligatorio corrispondere al locatore le somme dell’affitto dei mesi di mancato preavviso pur non ricevendo alcuna entrata?
Affitto di un locale commerciale, cosa succede in caso di fallimento?
I gravi motivi che pongono il conduttore in diritto di richiedere la disdetta del contratto senza troppo preavviso riducono il vincolo dei 12 mesi: la presenza di gravi motivazioni che spingono a chiudere la propria attività principale fa scendere la soglia prevista a 6 mesi anziché 12. La lettera con la quale viene comunicata la recessione dal contratto dovrà specificare quali sono i “gravi motivi” che conducono alla scelta di interrompere i rapporti.
Non è obbligatorio spiegare le ragioni di fatto o le ragioni economiche sulle quali si fondano i gravi motivi, né bisogna fornire la prova degli stessi. E’ necessario che essi siano indipendenti dalla volontà del conduttore, che siano sopravvenuti e imprevedibili e che rendano gravosa la prosecuzione del contratto di locazione. Non rientrano tra i motivi gravi i problemi economici derivati dal mancato pagamento della clientela, l’aver trovato locali più economici, il diniego dell’autorizzazione amministrativa per esercitare determinate attività (se, al momento della firma del contratto, non sussistevano i presupposti per ottenere tali autorizzazioni), una condizione di crisi dovuta all’errata previsione dei volumi d’affari, la perdita economica per il terzo anno consecutivo dovuta a mancati introiti (non costituisce un avvenimento imprevedibile, essendo reiterata).
Questo significa che, in caso di fallimento non correlato ad uno degli avvenimenti sopracitati, il conduttore può interrompere la locazione avvalendosi del diritto di un preavviso ridotto, tuttavia non può interrompere il pagamento del canone per i sei mesi restanti. Questo obbligo persiste anche davanti alla completa chiusura dell’attività. Prima di arrivare ad una condizione di fallimento economico, è bene considerare tutti i costi che, in media, deve sostenere un negozio nel 2024: ci sono delle cifre standard di cui tenere conto.