Alcune tipologie di donazioni che tra genitori e figli non saranno più soggette a tassazione. Lo ha stabilito con una sentenza la sezione tributaria della Corte Suprema.
Con la sentenza n. 7442 la sezione tributaria della Corte di Cassazione va ad analizzare la circolare n.30/2015 dell’Agenzia dell’Entrate in cui si disciplina la tassazione delle donazioni genitori-figli. Secondo i giudici della Suprema Corte la suddetta circolare è definita “non condivisibile” e “imprecisa” e “incompleta” in particolare nella parte in cui si stabilisce che la tassa sulla donazione si applica alle “liberalità tra i vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto” e cioè soggetto a registrazione.
La sentenza prende il Testo Unico in materia di donazioni e ne ribalta la parte riguardate la tassazione, definendola appunto contradditoria. In particolare la sentenza della Cassazione si sofferma su donazioni informali e indirette senza tasse per cui la tassazione è prevista nei casi in cui risultino atti sottoposti a registrazione, se si tratta di registrazioni volontarie o se la donazione ha un valore superiore a un milione di euro e se la loro effettuazione viene dichiarata nell’ambito di un accertamento tributario.
Questa sentenza nei fatti cambia le modalità di tassazione sulle donazioni genitori-figli che, a questo punto, non si pagano più.
Secondo la Corte, quindi, le donazioni che avvengono tra genitori e figli e sono di tipo informali e indirette non saranno più soggette a tassazione in quanto appunto non è previsto un obbligo di legge per la registrazione.
Ma nello specifico come si esplicitano queste donazioni? Quelle informali sono, potremmo dire, le più comuni in quanto prevedono la consegna brevi manu di denaro contante o di un assegno circolare intestato al donatario. Ma attenzione perché non solo, rientrano in questa tipologia di donazioni anche il trasferimento di denaro attraverso bonifico o strumenti finanziari come il deposito di titoli a mezzo banca. Quindi, nel concentro, se un genitore “regala” un assegno da qualche migliaia di euro fino anche a cifre più consistenti, non essendo obbligatoria la registrazione non sarà neanche più obbligatorio pagarvi le tasse.
Le donazioni indirette, invece, prevedono fattispecie di ipotesi come il pagamento di un debito altrui o l’acquisto con il proprio denaro di beni che saranno direttamente intestati al figlio. Anche in questi casi, essendo la donazione tendenzialmente stipulata con atto verbale e scindendo l’obbligatorietà dall’atto notarile, la Corte ha previsto un’esenzione dal pagamento delle imposte.
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