Siamo prossimi all’estate. Questo comporta l’inizio della pianificazione delle ferie e la loro comunicazione sul posto di lavoro. Ma chi sceglie i giorni tra dipendente e datore?
Le ferie sono in fase di organizzazione, con l’estate alle porte. Ma chi occupa un posto di lavoro da dipendente, si troverà a sottostare alle volontà del capo o potrà comunicare in autonomia la scelta dei giorni di assenza? Vediamo cosa prevede la legge.
In questo periodo dell’anno è comune avere dei dubbi circa l’organizzazione delle ferie a lavoro. Chiariamo subito che respingere una richiesta di ferie da parte del datore di lavoro, per quanto possa sembrare una violazione dei propri diritti, in realtà rappresenta un comportamento del tutto legittimo.
E’ obbligatorio, per un lavoratore, godere dei giorni di ferie maturati entro i limiti di legge. Questo significa che il dipendente potrà avere almeno due settimane di ferie consecutive nell’anno di maturazione e il datore di lavoro è impossibilitato a negargliele.
In quanto alla decisione dei giorni liberi da concedere, non esiste alcuna tutela per il lavoratore che lo “protegga” in caso di rifiuto da parte del datore dei giorni di ferie che sono stati richiesti. Un lavoratore può giocare d’astuzia affinché la proposta non venga rifiutata, come una richiesta molto in anticipo o l’organizzazione tra colleghi. Tuttavia, è bene essere consapevoli che è il datore di lavoro a decidere sulle ferie: questo si rende necessario affinché possano essere tutelate le esigenze aziendali o di servizio.
Allo stesso modo, non esiste alcuna tutela per il lavoratore che si vede rifiutare la proposta di ferie che coincida con quella del proprio coniuge. Un datore può scegliere di mandare in ferie il dipendente in alta stagione, così come in primavera o in autunno, e può scegliere di organizzare delle ferie collettive, così che tutti i dipendenti abbiano la loro pausa in concomitanza, come nel caso di chiusure aziendali. E’ l’articolo 36 della Costituzione a regolamentare le ferie di un lavoratore subordinato: stabilisce che il dipendente debba maturare almeno 4 settimane di ferie l’anno, di cui 2 (anche continuative) vanno godute entro il 31 dicembre, mentre per le altre esiste un tempo di 18 mesi (vedi come si accumulano e come controllarle in busta paga).
Confermando la priorità davanti alla legge delle necessità del datore di lavoro rispetto a quelle del dipendente, la Costituzione concede anche al datore di richiamare il dipendente in ferie qualora ci fossero necessità in azienda. Il Ccnl che regola il rapporto tra datore e lavoratore deve specificare i vincoli di reperibilità in questi casi: se il contratto non prevede alcun vincolo, il datore non può esercitare diritto di richiamo; al contrario, alcuni contratti possono prevedere l’obbligo di reperibilità. Ovviamente, in quest’ultimo caso, l’azienda dovrà riconoscere al dipendente un indennizzo economico in busta paga volto a rimborsare le spese già sostenute dall’individuo per la sua vacanza.
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