Se non è presente alcun testamento, la legge può agire sull’eredità come ritiene più opportuno: vediamo in che modo viene suddivisa se non è regolata da un documento di successione che dichiari le volontà del defunto.
Non tutti redigono un testamento prima di morire. Se il defunto non ha lasciato alcun documento che attesti le sue volontà, la legge prevede delle disposizioni molto chiare da attuare con quanto c’è da dividere tra i vari eredi.
Prima di tutto, è bene chiarire i due tipi di successione in caso di morte. Da una parte, c’è la successione testamentaria che prevede la presenza di un testamento nel quale il soggetto defunto ha lasciato scritte le sue volontà in fatto di destinazione del suo patrimonio per il tempo successivo alla sua dipartita. Distinguiamo ancora il testamento olografo, scritto di proprio pugno e conservato personalmente; il testamento pubblico, dettato ad un notaio, il quale redige il documento, lo fa firmare e lo conserva; il testamento segreto, scritto e poi consegnato al notaio per la conservazione.
D’altra parte, invece, c’è il caso in cui il defunto non ha lasciato alcun atto scritto. In questo caso di parla di successione legittima. Prende questo nome perché è la legge, ossia il codice civile, a regolare questo tipo di successione, stabilendo con quali criteri e a quali soggetti destinare il patrimonio. Capiamo meglio come funziona.
Assenza di testamento, come viene divisa l’eredità?
Secondo il codice civile, l’eredità in assenza di testamento si divide secondo un ordine gerarchico e rispettando alcune regole. Normalmente, il patrimonio si devolve ad un eventuale coniuge superstite o alla persona unita civilmente, ai discendenti o ascendenti (genitori), ai collaterali (fratelli o cugini), a parenti di terzo grado o, infine, allo Stato.
Agire secondo un ordine gerarchico significa che la presenza di parenti più prossimi esclude quelli più lontani. Quindi, la legge guarda l’intensità di parentela: ne consegue che il fondamento della successione legittima è la solidarietà del vincolo familiare.
Pertanto, secondo gli articoli 581 e 583 del Codice Civile, l’eredità totale andrà al coniuge superstite in mancanza di figli e altri parenti. Se è presente un solo figlio, l’eredità verrà divisa per metà con il coniuge. Se ci sono più figli, l’eredità sarà divisa per un terzo al coniuge e due terzi ai figli. I figli, dunque, otterranno parti uguali del patrimonio.
In presenza di figli, vengono esclusi dal calcolo ascendenti e collaterali del defunto. Il coniuge superstite va a concorrere per l’eredità con genitori o fratelli solo se non sono presenti discendenti. In questo caso, due terzi del patrimonio andranno al coniuge e un terzo ad ascendenti e fratelli. La stessa regola vale anche per il coniuge separato: conserva comunque tutti i diritti ereditari se non è addebitata a lui la separazione.