Eredità, posso vendere la mia quota a chi non è nel testamento: quando è possibile

La legge prevede la possibilità di vendere la propria quota ereditaria a terze parti, ma solo a condizioni ben precise. Tutto quello che c’è da sapere.

eredità e leggi
Quando si può vendere la propria eredità ad altri (CodiciAteco.it)

Il nostro ordinamento, nella parte che disciplina l’eredità e la successione, prevede la possibilità di vendere la propria eredità, o la propria quota nel caso in cui gli eredi siano multipli. Il processo deve comunque seguire un iter ben preciso con termini e condizioni specifiche a seconda dei diversi casi.

Vedremo più avanti nel dettaglio come e quando è possibile questa procedura, ma anticipiamo già da ora che si tratta uno di un contratto a tutti gli effetti -con i rischi che tutti i contratti possono comportare- e due che in uno specifico caso la vendita è vietata.

Vendere la propria eredità, l’iter da seguire

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La disciplina sulla vendita dell’eredità (CodiciAteco.it)

Come si anticipava, la vendita dell’eredità o della quota ereditaria è un vero e proprio contratto, disciplinato nello specifico dall’art. 1542 e seguenti del Codice Civile. In questi articoli si definisce con precisione quello che è l’iter da seguire per la cessione della cessione, da parte dell’erede, del complesso di beni ricevuto in successione e per il quale si attende un corrispettivo che può essere sia in denaro che in natura, come beni immobili, titoli o oggetti di valore.

Nel caso in cui ci siano più eredi e questi si decidano tutti a vendere si può anche avere una vendita cumulativa o plurilaterale. Per quanto riguarda le condizioni, invece, perché il contratto sia valido è necessario che:

  • sia stato stipulato dopo la morte del dante causa e non prima; per la precisione si può iniziare l’iter della vendita non prima che sia stata aperta la successione.
  • Il contratto deve essere in forma scritta altrimenti è da considerarsi nullo;
  • nel caso in cui tra i beni eredita venduti ci siano anche beni immobili, l’atto di cessione va trascritto anche nei pubblici registri immobiliari.

Per stipulare questa tipologia di contratto serve ovviamente l’intervento di un notaio se la cessione riguarda il trasferimento di beni immobili, nel caso in cui l’eredità venduta sia costituta solo da beni mobili allora l’atto notarile non è indispensabile.

Altro elemento da prendere in considerazione quando si decide di vendere la propria eredità è il diritto di prelazione; nel caso ci siano coeredi questi devono essere interpellati per primi e messi al corrente della volontà di vendita e nel caso questi si mostrino interessati all’acquisto preferirli rispetto ai soggetti terzi estranei alla comunione ereditaria. Quest’ultimo punto rappresenta anche il fattore di rischio degli acquirenti; in quanto se il venditore non ha fatto valere il diritto di prelazione dei coeredi questi esercitare il riscatto e cioè rivendicare in proprio favore i beni: si tratta a tutti gli effetti di una impugnazione dell’atto.

Altro rischio è rappresentato dall’eventuale presenza di debiti sull’eredità: l’articolo 1546 del c.c. dice che, fatta accezione per patto contrario con la presenza di clausole specifiche nel contratto, il compratore dell’eredità è obbligato a pagare in solido con il venditore la quota di debiti gravanti sull’eredità.

Quando è vietato vendere l’eredità

Si accennava prima al fatto che è previsto dalla legge un caso di impossibilità alla vendita dell’eredità. La fattispecie richiama le condizioni stesse perché il contratto sia valido. Di fatto non si può disporre dei propri diritti successori e quindi anche della vendita prima dell’apertura della successione. Lo stabilisce l’articolo 458 del c.c. il quale vieta i patti successori ovvero accordi o atti che riguardano una successione non ancora aperta.

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