Dichiarazione Iva 2024, l’Agenzia dell’Entrate ha spiegato cosa fare, come pagare, le modalità di invio e i termini
Uno dei primi provvedimenti dell’anno dell’Agenzia delle Entrate è stato spiegare quali sono le modalità di presentazione della Dichiarazione Iva 2024, in riferimento ovviamente al 2023. Il 15 gennaio, infatti, l’ente ha emanato il provvedimento 8230/2024 con tutte le istruzioni utili. I soggetti tenuti alla dichiarazione Iva hanno molto tempo a disposizione per presentarla, ben tre mesi, dal 1 febbraio al 30 aprile 2024.
Iva 2024, chi deve pagare e chi è esonerato
La modalità di presentazione è telematica. L’obbligo riguarda i contribuenti che svolgono attività di impresa, professionali o artistiche titolari di partita Iva, anche se non sono residenti in Italia ma che nel nostro Paese versano le imposte. Stesso discorso per le organizzazioni di soggetti non residenti, aziende estere che operano in Italia.
Oltre alla presentazione da parte del diretto interessato, la dichiarazione può essere presentata dai cosiddetti soggetti abilitati ossia gli iscritti negli albi degli avvocati e i notai, dei dottori commercialisti, dei periti commerciali, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro ma anche gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
Stesso discorso per gli studi professionali e le società di servizi con almeno la metà degli associati iscritta negli albi, i Centri di assistenza fiscale (Caf) per le imprese, per i lavoratori dipendenti e per i pensionati. Possibilità anche per chi svolge attività di consulenza fiscale e le associazioni di categoria tra imprenditori. In caso di ritardi oppure omissione dell’invio, è prevista una sanzione da 516 euro a 5.164 euro.
Gli esonerati, invece, sono i contribuenti che per il 2023 hanno effettuato soltanto operazioni esenti dall’Iva e senza obbligo di fatturazione e di registrazione dell’Iva, chi ha regimi semplificati e i forfettari ma anche i produttori agricoli secondo l’articolo 34 del decreto-legge 98/2011.
L’elenco continua con i contribuenti che gestiscono attività di organizzazione di giochi e intrattenimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 640/1972 e chi è passivo d’imposta che rientrano nelle prescrizioni del comma 3 dell’articolo 44 del decreto-legge 331/93 e che hanno effettuato solo operazioni non imponibili durante il periodo di imposta. E ancora, i raccoglitori occasionali inclusi nella classe Ateco 02.30 e gli occasionali che invece rispondono all’articolo 3 del decreto legislativo 75/2018 e che il loro giro d’affari non è superiore ai 7mila euro. Dopo aver inviato la dichiarazione è importante conservare la ricevuta inviata dall’AdE fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello durante il quale la dichiarazione è stata presentata, dunque il 2029.