Vi siete mai chiesti quanto tempo durano i carichi pendenti? Una domanda più che legittima e che merita la dovuta risposta. Sul punto la Legge non lascia dubbi.
Di recente abbiamo avuto modo di parlare del casellario giudiziale ed indicare la sua importanza. Tale certificato infatti attesta il rapporto di una persona con la Giustizia, ecco perché il datore di lavoro sovente può richiederlo prima che venga formalmente stipulato il contratto ed avvenga l’assunzione. Un modo per accertare che il dipendente non abbia rapporti particolari e pregiudizievoli con la Giustizia.
Nel casellario giudiziale appare quindi tutto ciò che concerne la sfera penale ma anche alcuni provvedimenti di natura civile come ad esempio nel caso di inabilitazione ed interdizione oppure tutti i rapporti inerenti l’amministratore di sostegno. Una questione parallela riguarda i carichi pendenti; anche qui è importante capire quanto durano e soprattutto se c’è possibilità di modificare questa situazione particolare e delicata.
La legge penale italiana riconosce il principio della riabilitazione del condannato e quindi di reinserirlo nella società. Per questo motivo dopo aver scontato la pena inflitta da sentenza, i condannati possono chiedere di ripulire la fedina penale. Questo procedimento esiste ed ha un nome ben preciso: riabilitazione penale.
Tale diritto può essere esercitato dopo aver scontato la pena che appare nel casellario giudiziale penale e che rimarrà visibile anche nel certificato penale chiesto dalle forze dell’ordine o dall’autorità giudiziaria, seppur accanto con tanto di nota che è stata concessa la riabilitazione. Quando richiederla?
Allora generalmente dopo 3 anni dalla fine della pena, 8 anni se si è recidivi. O dopo dieci anni se viene dichiarata l’abitualità o la tendenza a delinquere. Oltre il criterio temporale ve ne sono altri; si richiede che il soggetto in questione abbia mantenuto una buona condotta, siano state pagate le spese processuali e quindi assunto tutti gli obblighi risarcitori.
Questo vale anche nel caso in cui la persona danneggiata non richieda risarcimento. Il pagamento dev’essere fatto lo stesso. Si può concordare quindi personalmente o con l’aiuto dell’avvocato. Vi sono dei casi in cui tale riabilitazione penale non viene concessa e riguarda il caso in cui si è sottoposti a misure di sicurezza di confisca. E se non si è in regola con i pagamenti delle spese di giustizia e dei risarcimenti dovuti.
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