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Dopo 60 giorni di assenza da lavoro, è obbligatorio fare questa visita

Per motivi personali, può capitare di assentarsi da lavoro. Tuttavia, qualora l’assenza comportasse il superamento di 60 giorni, c’è una visita obbligatoria da fare. 

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Assenza da lavoro per 60 giorni (Codiciateco.it)

60 giorni sembra un periodo interminabile. Eppure, per qualsiasi motivo personale può capitare di assentarsi da lavoro per tutto questo tempo. Ebbene, chi si ritrova a vivere questa situazione deve sapere che la normativa che tutela il mondo del lavoro ha previsto una visita obbligatoria prima di rientrare.

Con l’interpello numero 1 del 5 febbraio 2024, la Commissione di Sicurezza ha fatto chiarezza circa l’obbligo di una particolare visita in caso di lunga assenza dal posto di lavoro. Questa visita è necessaria per verificare se il lavoratore è idoneo a svolgere la mansione richiesta.

60 giorni di assenza da lavoro: per rientrare devi fare questa visita obbligatoria

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Visita obbligatoria per rientrare a lavoro (Codiciateco.it)

Stiamo parlando dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. l’art. 2 comma 1 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81, chiarisce che il datore di lavoro deve tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti in relazione all’ambiente di lavoro, ai rischi professionali e alle modalità di svolgimento delle varie attività. Le responsabilità organizzative e gestionali sono a carico dei datori privati e dei dirigenti pubblici: essi hanno l’obbligo di nominare un medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria. Questo prevede anche l’accertamento dell’idoneità di un dipendente per la sua specifica mansione prima che esso dia avvio alla sua esperienza lavorativa in azienda.

In particolar modo dopo un periodo d’assenza di 60 giorni o più dovuto ad una aspettativa per motivi di salute (scopri cosa succede se il medico di base non vuole rilasciare il certificato di garanzia), è obbligatorio sottoporre il lavoratore ad una visita medica che consista in test di compatibilità che certifichino l’idoneità del dipendente a tornare a svolgere il suo lavoro senza compromettere o correre dei rischi per la sua integrità psicofisica. La Commissione specifica che questo regolamento dettato dall’articolo 41, comma 2, lettera e-ter, è applicabile solo a coloro per cui è prevista la sorveglianza sanitaria. Si tratta di un passaggio fondamentale per il rispetto delle capacità e delle condizioni di salute di un lavoratore, nonché per garantire la sua sicurezza.

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