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Disoccupazione, come mantenere la NASPI anche se ti trasferisci all’estero

Chi decide di andare all’estero per trovare un nuovo lavoro può continuare a percepire la NASPI, ma solo a determinate condizioni. Quali?

I disoccupati italiani che decidono di trasferirsi in un altro Paese per cercare un nuovo impiego non perdono in automatico il diritto all’indennità di disoccupazione.

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La NASPI si percepisce anche in caso di trasferimento all’Estero? (codiciateco.it)

In particolare, possono continuare a percepire la prestazione, se si recano in uno Stato dell’Unione Europea, del SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o in Svizzera. In tal caso, sono obbligati a presentare il cd. Modulo U2 per la NASPI all’Estero (ex Modulo E 303), l’attestazione che consente di mantenere il diritto al sussidio di disoccupazione anche in caso di trasferimento in un altro Stato.

È, tuttavia, necessario che, prima dello spostamento, l’interessato risulti iscritto, per almeno un giorno, presso un Centro per l’Impiego, che abbia comunicato l’indisponibilità e provveduto alla cancellazione.

Spetterà, poi, all’INPS garantire il pagamento della NASPI anche a coloro che si sono trasferiti fuori dall’Italia. La prestazione si riceverà per tre mesi senza applicazione delle regole di condizionalità. Queste ultime, poi, si applicheranno a partire dal primo giorno del quarto mese, in caso di mancato rientro in Italia, e fino a quando il percettore non troverà un impiego oppure perderà i requisiti per l’indennità.

Erogazione NASPI in caso di trasferimento all’Estero: a cosa servono i Moduli U1 e U2?

Il Modulo U2 per il pagamento della NASPI all’Estero può essere ritirato presso i Centri per l’Impiego o l’INPS.

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Moduli per l’erogazione della NASPI all’Estero (codiciateco.it)

La richiesta per la documentazione va effettuata personalmente dal titolare dell’indennità di disoccupazione prima di trasferirsi. In caso contrario, infatti, si rischia di perdere il diritto alla prestazione.

È, poi, necessario ottenere il Modulo U1 (ex Modulo E 301), ossia la certificazione che attesta i periodi da valutare per il pagamento dell’indennità di disoccupazione. Il Modulo U1 va rilasciato dall’INPS, con la stessa procedura prevista per il Modulo U2 e, infine, va inoltrato ai servizi per l’impiego dello Stato in cui ci si trasferisce.

Presso gli Uffici per l’impiego esteri va presentato anche il Modello U2, accuratamente compilato, grazie al quale l’interessato può dimostrare di essere una persona “in cerca di lavoro”. Affinché l’indennità di disoccupazione possa continuare a essere erogata dall’INPS senza sospensioni, bisogna iscriversi almeno sette giorni prima della partenza. In caso contrario, la NASPI è pagata a partire dal giorno in cui c’è stata l’iscrizione.

Ricordiamo, infine, che la prestazione spetta anche nell’ipotesi in cui il titolare rientra in Italia prima della data specificata sul Modello U2; quest’ultimo elemento, infatti, non incide sulla durata e l’importo complessivo della NASPI.

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