Nella Dichiarazione dei redditi, il tirocinio e la borsa di studio devono essere inclusi oppure no: ecco tutte le informazioni in merito.
A breve l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata per presentare il 730/2024. Da martedì 30 aprile 2024, infatti, ogni contribuente potrà consultare il proprio modello 730/2024 precompilato, mentre solo da sabato 11 maggio sarà possibile procedere con la modifica e con l’invio. Ma quali sono i redditi che è obbligatorio inserire nella dichiarazione? Tirocini e borse di studio, ad esempio, devono essere inseriti? Ecco tutte le informazioni in merito.
A partire dal 2024 il Modello 730 semplificato ha sostituito il Modello 730 precompilato. Tra poche settimane i contribuenti dovranno controllare i dati presenti sul modello 730, modificarli e presentare la dichiarazione dei redditi. Per sapere quali sono i redditi da dichiarare è possibile consultare l’articolo 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). L’articolo prevede che le somme corrisposte come borse di studio, assegno, premio o sussidio per studio o addestramento professionale siano considerate redditi assimilabili a quelli del lavoro dipendente. Alcune borse di studio sono però esenti da tassazione.
Due documenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate spiegano in quali casi borse di studio e tirocini devono essere inseriti in dichiarazione dei redditi. La circolare n.326 del 23 dicembre 1997, pubblicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiarisce che le somme corrisposte per attività di studio, ricerca scientifica e di specializzazione sono classificabili come redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente. Per questi redditi occorre quindi dichiararli nel 730 perché siano soggetti a ritenuta IRPEF. Borse di studio e tirocini non esenti devono essere inseriti nel quadro RC del modello 730 o del modello Redditi PF, indicando nel rigo RC6 il numero dei giorni per cui è stata concessa l’agevolazione.
Le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista un’esenzione specifica, devono essere quindi dichiarate. In alcuni casi però è prevista l’esenzione dall’obbligo di presentare i redditi delle borse di studio nella dichiarazione dei redditi. Sono considerate esenti da tassazione le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario agli studenti universitari. Sono esenti anche quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
Non devono essere conteggiate neanche le borse di studio corrisposte per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia. Lo stesso discorso vale per le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi. La borsa di studio non va presentata nella dichiarazione se rientra tra quelle riconosciute per diritto allo studio universitario, per attività di ricerca post-laurea o per mobilità internazionale.
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