Nel momento in cui mi trasferisco all’estero, sono comunque tenuto a pagare il mantenimento? Che cosa rischio a livello penale? La verità.
A proposito di assegno di mantenimento, come è noto, non c’è mai la giusta chiarezza e consapevolezza. I fattori da tenere in considerazione sono diversi e non è sempre facile muoversi con consapevolezza. Si tratta, come è noto, di uno strumento finalizzato al sostentamento del figlio o dei figli e viene pagato in maniera mensile solitamente dai genitori divorziati. Rientra tra gli obblighi di solidarietà familiare ed il genitore che non resta in casa con il figlio deve versarlo nelle casse, invece, di chi si prende cura del bambino o del ragazzo a seconda dei casi.
Nel momento in cui c’è una sentenza del giudice che impone questo pagamento, esso diventa obbligatorio per legge. Quindi non c’è nessuna via di scampo. Per molti la soluzione più gettonata può essere andare via dal Paese. Cosa che a volte può succedere anche per questioni di lavoro o di necessità. Ebbene, cosa succede nel momento in cui una persona che versa l’assegno di mantenimento si trasferisce all’estero in relazione all’assegno di mantenimento? Ecco la legge che cosa prevede, dal momento che il discorso è più complicato di quanto si possa erroneamente immaginare. Andiamo a vedere come funziona da questo punto di vista.
La prima cosa da dire è che se c’è una sentenza del giudice, si è tenuto a pagare anche in caso di trasferimento all’estero. Quindi l’obbligo sussiste e la pena da questo punto di vista varia. Le opzioni sono sostanzialmente due: reclusione fino a un anno o una multa da 103 euro a 1.032 euro. A livello teorico, dunque, un giudice potrebbe anche chiedere l’estradizione per un padre che non versa l’assegno di mantenimento e che risiede all’estero. Questo, però, nella prassi accade davvero molto, molto raramente.
Di conseguenza, andare all’estero non cancella quest’obbligo ed in alcuni casi, dunque, se si tratta di una fuga dalle proprie responsabilità, si viola la legge relativa alla violazione degli obblighi di assistenza. Inoltre, in alcuni casi, si può arrivare anche al pignoramento dei beni del genitore, anche se costui vive all’estero, dal momento che si viene a profilare un debito a tutti gli effetti. Ecco cosa succede, invece, se il coniuge va a convivere con un’altra persona.
Teoricamente si possono pignorare i beni che il genitore ha all’estero. Assolutamente sì. In tal senso, sono soggetti a provvedimenti di questa natura soprattutto i conti correnti e lo stipendio. Ovviamente se per i risiedenti in Italia la procedura è più semplice grazie all’Anagrafe Tributaria, per chi risiede all’estero la procedura è più complicata e sicuramente più lunga. Questa la procedura per bloccare un pignoramento.
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