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Detassazione sulla pensione per una rendita più elevata: con questo sistema, ora è realtà

Alcuni contribuenti hanno diritto ad una rendita con regime fiscale agevolato fino all’età pensionabile. A chi spetta e a quali condizioni?

Il nostro ordinamento consente il riconoscimento della RITA, la cd. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata ai soggetti che sono senza lavoro, fino alla maturazione del presupposto anagrafico per la pensione di vecchiaia.

rendita integrativa temporanea anticipata
Quali sono i vantaggi della RITA? (codiciateco.it)

A tale rendita si applica un regime fiscale agevolato, che consente ai percettori di ottenere il capitale maturato in anticipo, fino al raggiungimento dell’età pensionabile. In questo modo, gli interessati possono usufruire di una specie di pensione anticipata, per un periodo massimo di 10 anni.

In particolare, il regime fiscale della RITA prevede una tassazione sostitutiva, con l’imponibile dell’anticipo soggetto ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, che si riduce di 0,30 punti percentuali per ciascun anno superiore al quindicesimo di iscrizione a forme di pensione complementare. In ogni caso, la riduzione massima non può eccedere i 6 punti percentuali.

Nell’ipotesi in cui l’iscrizione al fondo di pensione complementare sia stata effettuata prima del 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione che precedono tale data vengono calcolati fino a un massimo di 15 punti.

Tassazione Rendita Integrativa Temporanea Anticipata: quali aliquote si applicano?

La percentuale applicabile non è fissa e non rimane la stessa fino alla fine, ma diminuisce all’aumentare dell’anzianità di iscrizione al fondo previdenziale complementare, anche durante l’erogazione dell’anticipo della rendita.

calcolo aliquota tassazione RITA
Come viene tassata la RITA? (codiciateco.it)

Per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, però, si applica sempre la ritenuta del 15%, ossia la tassazione unitaria per tutto l’ammontare della prestazione. Il titolare della RITA, inoltre, può decidere di non usufruire della tassazione sostitutiva, indicando la propria volontà in Dichiarazione dei Redditi. Di conseguenza, verrà applicata alla rendita la tassazione ordinaria.

Gli importi rientranti nella rendita integrativa, al pari delle altre prestazioni di previdenza complementare, fanno parte della categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. La normativa di riferimento stabilisce che le somme che costituiscono la RITA sono imputate agli importi accumulati fino al 31 dicembre 2000 e, per la quota eccedente, prima a quelli spettanti dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, poi, a quelli spettanti dal 1° gennaio 2007.

Poiché la rendita integrativa è un trattamento solo temporaneo, erogato fino al raggiungimento dell’età pensionabile, il conguaglio dell’imposta relativa all’anticipo è effettuato nel momento in cui viene disposta la liquidazione finale.

Rientrano, infine, nella RITA i montanti che non sono stati valutati per l’imputazione dell’anticipazione, con priorità di imputazione a quelli vecchi e, poi, a quelli più recenti.

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