Sapevi che oltre al rimborso previsto dalla compagnia aerea, il passeggero può chiedere anche il risarcimento per danno morale? Vediamo in quali casi.
In virtù della normativa europea 261/2004 Sono riconosciuti al passeggero una serie di diritti in caso di cancellazione del volo, come ad esempio l’assistenza a terra con cibo e bevande, la possibilità di imbarco successivo sul primo volo utile, la sistemazione in albergo e il trasporto dall’aeroporto al posto di sistemazione.
Oltre questi diritti, il passeggero ha il diritto al risarcimento, la c.d. compensazione pecuniaria, però spesso risulta essere irrisoria, se paragonata ai disagi apportati e per questo i passeggeri si chiedono se hanno anche diritto al risarcimento per danno morale, perché spesso un volo cancellato può far saltare incontri molto importanti, possibilità, affari, impegni. Anche la Cassazione si è occupata di recente di questa problematica, ma andiamo per gradi.
La compensazione pecuniaria è stabilita per legge e varia in base alle tratte di percorrenza e al chilometraggio; per le tratte comunitarie pari o inferiori ai 1500 km è previsto un rimborso di 250 euro, se invece superiori a 1500 km sono 400 euro; per le tratte extra comunitarie invece la compensazione prevista ammonta a 250 euro per le tratte pari o inferiori a 1500, 400 euro per quelle comprese tra 1500 e 3500, per le superiori 600 euro.
In cosa consiste il danno morale?
Quanto detto finora riguarda il semplice rimborso previsto per legge che viene erogato con la semplice esibizione del biglietto, senza dover dimostrare di aver subito un pregiudizio.
Per quanto riguarda invece il risarcimento da danno morale, quest’ultimo deve essere dimostrato, inoltre c’è da tenere in considerazione le sentenze delle sezioni Unite sul danno morale che stabiliscono può essere risarcito solo il danno morale che deriva da reato o da una lesione dei principi costituzionali. La risposta al nostro quesito si trova proprio in queste sentenze: è risarcibile solo il danno morale che violi dei principi costituzionali, mentre non è risarcibile il danno morale dato dai piccoli fastidi quotidiani della vita. infatti, la Cassazione, ha riconosciuto il danno morale nei confronti di un passeggero che a causa della cancellazione del proprio volo non ha potuto partecipare al funerale del padre. In tal caso è stata riconosciuta la violazione di un diritto costituzionale, quello familiare e viene stabilito, inoltre che la lesione deve essere grave e non futile, come lo è stata ritenuta nel caso appena enunciato.