IMU, prima rata non pagata entro il 17 giugno. Che cosa succede in un caso come questo e come può provvedere il contribuente.
Ormai con la scadenza del 17 giugno, si chiude la possibilità di saldare l’acconto dell’IMU 2024. L’imposta municipale propria paga infatti in due rate, la prima da pagare appunto entro il 17 giugno, mentre la seconda con termine il 16 dicembre. Questo tributo è nato dall’accorpamento della vecchia ICI e della TARI nel 2011.
Si paga per il possesso di beni immobiliari, come fabbricati (escluse le abitazioni principali che non fanno parte delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), terreni agricoli, aree fabbricabili. Il pagamento è dovuto dal proprietario del bene o dal titolare di un altro diritto reale (per esempio l’uso, l’enfiteusi, l’usufrutto, l’abitazione). Ma cosa succede in caso di mancato pagamento entro la scadenza?
IMU non pagata le conseguenze per il contribuente
In caso di omesso versamento entro i termini, si può ricorrere al cosiddetto ravvedimento operoso, versando oltre al tributo dovuto, anche la sanzione e gli interessi. In caso non si provveda al pagamento con questa procedura, il Comune invierà nel giro di qualche mese un avviso di accertamento esecutivo, comprensivo di sanzione e interessi.
Qualora anche l’avviso non fosse seguito da pagamento, il Comune affida il credito all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con tutte le conseguenze del caso. Quindi il metodo più conveniente per regolarizzare la propria posizione è senza ombra di dubbio aderire al ravvedimento operoso e seguirne le procedure. Questa operazione fa fatta entro il minor tempo possibile. Infatti, sanzione e interessi si pagano in misura ridotta, a seconda del ritardo del versamento dalla scadenza del 17 giugno.
Quindi quanto più breve è il lasso di tempo tra scadenza e pagamento con ravvedimento operoso, tanto sono più leggeri sanzione e interesse. La sanzione ordinaria applicata per il mancato pagamento dell’IMU è del 30% del tributo dovuto. Tuttavia è ridotta al 15% per i pagamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza e all’1% per ciascun giorno per i versamenti effettuati con un ritardo non oltre i 15 giorni. Alle sanzioni ordinarie sono applicate altre riduzioni, se avviene il ravvedimento operoso.
Questo può essere sprint (entro 14 giorni dalla scadenza) con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo; breve (con pagamento tra il 15esimo e il 30esimo giorno), con sanzione pari al 1,5%; medio (per versamenti tra il 16esimo e il 90esimo giorno), con sanzione pari a 1,67%. Infine può essere lungo (pagamenti entro il termine per presentare la dichiarazione relativa all’anno nel quale si è commessa la violazione), con sanzione del 3,75%.
Da ricordare che il ravvedimento operoso è applicabile solo se non siano iniziate attività di accertamento fiscale. È concesso anche il ravvedimento oltre l’anno con riduzioni della sanzione ordinaria pari a un 1/7, 1/6 e un 1/5 a seconda del periodo che trascorre dall’omissione, ma entro la cartella esattoriale. Ricordiamo infine che il pagamento avviene con il modello F24, con il codice tributo previsto per l’IMU con ravvedimento operoso, comprensivo di sanzione e interessi.