Che cosa si intende per costituirsi parte civile di un processo, chi può farlo e quando è possibile, tutte le informazioni in merito.
Costituirsi parte civile in un processo, è un metodo utilizzato dalla vittima di un reato che gli permette di chiedere il risarcimento danni. Questa possibilità dunque, riguarda chi ha subito una lesione del reato e per questa ragione deve porre un’azione autonoma di tipo civile per ottenere il risarcimento danni. Per farlo la parte offesa, dovrà depositare la richiesta scritta dal giudice che ha in carico la causa. Attraverso la costituzione di parte civile, è possibile richiedere il risarcimento dei danni, il rimborso delle spese di giudizio e la restituzione dei beni di cui il danneggiato è stato eventualmente privato.
A potersi costituire come parte civile, è ogni persona fisica o giuridica, che ha subito un danno a causa del reato. Per quanto riguarda le persone fisiche, hanno la possibilità di costituirsi parte civile anche gli eredi universali della persona danneggiata, a patto che siano in possesso dei diritti e che vengano assistiti da un legale. In alcuni casi tuttavia, potrebbe accadere che la vittima non sia nelle possibilità di costituirsi, ciò si potrebbe verificare ad esempio se il danneggiato è minorenne o perché affetto da infermità mentale. In questo caso il pubblico ministero può costituirsi parte civile per tutelare gli interessi del soggetto.
Per costituirsi parte civile, sarà necessario preparare la propria dichiarazione e depositarla presso la cancelleria del giudice, dovrà avvenire in forma scritta e dovrà contenere i seguenti elementi. Le generalità della persona e quelle del suo legale, le generalità dell’imputato e il nome e cognome del difensore e l’indicazione della procura. La ragione che giustifica la domanda e la sottoscrizione del difensore. Sarà inoltre fondamentale rispettare i termini prestabiliti, infatti è possibile costituirsi parte civile non oltre il dibattimento.
La richiesta è inoltre al vaglio di ammissibilità del giudice, potrebbe anche accadere che la richiesta venga respinta in quanto mancano i requisiti previsti dalla legge. Nonostante anche il pubblico ministero e l’imputato possano chiedere l’esclusione della parte civile, sarà sempre il giudice a decidere se concederla o meno. È bene sottolineare inoltre che chi si è costituito, può anche scegliere di tirarsi indietro tramite l’istituto della revoca.
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