Coppie di fatto, come funziona in questo caso la pensione di reversibilità. Che cosa prevede le legge in vigore.
La reversibilità o pensione ai superstiti è una prestazione previdenziale che spetta ai familiari a carico dell’assicurato, nell’eventualità di decesso di quest’ultimo. In particolare, la reversibilità spetta in caso di morte del titolare di pensione. Se invece il decesso riguarda un lavoratore che ancora non ha raggiunto la pensione, si ha la cosiddetta pensione indiretta (per la quale comunque si devono raggiungere requisiti specifici).
A essere interessati dunque sono i familiari a carico dell’assicurato deceduto, a partire dal coniuge (anche unito civilmente, separato e divorziato secondo dei requisiti di legge), dai figli (minorenni, inabili al lavoro, maggiorenni studenti) e in altri casi specificati dalla norma anche dai genitori, dai fatelle e sorelle nubili. Ma in caso di convivenza di fatto?
Coppie di fatto, è possibile ricevere la pensione di reversibilità?
Su un materia così delicata è intervenuta anche la Corte di Cassazione con un sentenza che ha fatto giurisprudenza e introdotto un principio importante. Secondo i giudici, la prestazione a favore dei superstiti non spetta se la convivenza è cessata o ha avuto inizio prima del 5 giugno 2016.
La data è importante perché segna l’entrata in vigore della legge Cirinnà con la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze. Quindi con questa norma i conviventi avrebbero diritto a ricevere la pensione di reversibilità quando il partner pensionato viene a mancare. Escluse le relazioni cessate o iniziate prima di quella data.
La motivazione sta nel fatto che la legge non è retroattiva e quindi non è applicabile per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore. I conviventi di fatto secondo la legge, sono due maggiorenni non vincolati da matrimonio o unione civile. Uniti comunque da stabili legami affettivi di coppia con reciproci impegni di sostegno e assistenza. Inoltre i componenti la coppia convivente sono coabitanti e con dimora abituale nella stesso comune.
Questa particolare forma di istituto giuridico può riguardare tanto coppie composte da persone dello stesso sesso, quanto da persone di sesso diverso, al di là della cittadinanza di ambedue. Si deve comunque procedere con l’iscrizione della coppia di fatto all’ufficio anagrafico del proprio Comune con una dichiarazione con cui si afferma di formare una coppia e di coabitare nella stessa casa.
La possibilità di reversibilità per il superstite della coppia di fatto resta tuttavia una materia controversa, attualmente non vi è una legge specifica a tal proposito (la legge Cirinnà non si è espressa sul caso). Vi è un orientamento della giurisprudenza a riconoscere il diritto nel caso di convivenza formalizzata, ma non è certo che si ottenga sempre questa opportunità.