Se il mio datore di lavoro ha stipulato con me un contratto a termine, al momento della scadenza e del mancato rinnovo, posso richiedere la disoccupazione?
Ci sono delle normative specifiche che regolano il diritto ad ottenere la NasPi. Seppur sono tante le situazioni e le occasioni in cui un dipendente che ha perso il lavoro può ottenere l’assegno di disoccupazione a sostegno del periodo in cui non percepisce più una remunerazione, non è da dare per scontato che si possa ottenere sempre.
Tra i motivi che possono portare alla fine di un rapporto di lavoro a termine vi è la mancata proroga del contratto o la volontà di una delle due parti coinvolte di non proseguire la collaborazione. La NasPi viene in soccorso di chi ha perso la propria attività, dunque la possibilità di percepire uno stipendio e garantisce una copertura mentre il soggetto disoccupato trova un’altra occasione lavorativa. Tuttavia, ci sono delle condizioni che devono sussistere affinché non venga meno il diritto a percepire l’aiuto.
NasPi, si può prendere anche alla fine di un contratto a termine?
Lo stato di disoccupazione deve, innanzitutto, avvenire in maniera involontaria, per poter percepire il sussidio. Spetta dunque in tutti i casi di licenziamento e in caso di dimissioni date per giusta causa, che non rendono possibile proseguire ancora il rapporto lavorativo (si tratta di motivi riconducibili a comportamenti illegittimi del datore di lavoro).
In quanto ai contratti a tempo determinato, in base ai quali è prevista una scadenza prefissata, entrambe le parti del rapporto (lavoratore e datore) sono al corrente del termine ultimo e di dover decidere se far cessare automaticamente la collaborazione o stipulare un nuovo contratto per un ulteriore periodo. La NasPi spetta solo in cui lo stato di disoccupazione è involontario, quindi non attribuibile al lavoratore. Se risulta essere stato lui stesso a troncare il rapporto di lavoro, la NasPi non spetterebbe. È anche vero che in presenza di un contratto determinato, la scadenza è già prefissata, pertanto in questo caso si estende il diritto a percepire l’assegno di disoccupazione anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto concordata tra le due parti.
Non si avrà diritto all’assegno davanti alla proposta del datore di lavoro di proseguire la collaborazione e il rifiuto da parte del lavoratore. Tuttavia, si può percepire la NasPi anche in caso di dimissioni date dalla lavoratrice nel periodo protetto di maternità e in caso di rifiuto di trasferimento ad una sede distante oltre 50 km dalla propria residenza. Ricordiamo, infine, che per ottenere la disoccupazione è necessario rispettare anche un requisito contributivo minimo: il lavoratore deve aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione. La richiesta per il sussidio dovrà essere avanzata entro 68 giorni dalla perdita del lavoro.