Anche tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) è possibile contestare una cartella esattoriale o una multa. Vediamo quando e come procedere.
La PEC è una valida sostituta della tradizionale posta elettronica quando si parla di contestazioni: evita che la notifica venga ritenuta nulla. La Posta Elettronica Certificata è obbligatoria per alcuni soggetti, quali professionisti, imprenditori, partite Iva e società. Sulla propria casella è possibile ricevere atti giudiziari, sanzioni amministrative e accertamenti fiscali che sostituiscono le rispettive notifiche cartacee. Proprio per questo, chi la possiede ha l’obbligo di controllarla regolarmente e svuotarla quando è piena: se l’invio della mail non dovesse andare a buon fine perché lo spazio nella casella del destinatario è pieno, la notifica risulterebbe comunque effettuata e ne conseguono tutti gli effetti giuridici (come le tempistiche per avanzare eventuali opposizioni).
Affinché la notifica inviata tramite PEC risulti valida, deve provenire da un indirizzo ufficiale della pubblica amministrazione, quindi registrato negli elenchi pubblici (registro Ini-Pec, Ipa o Reginde); deve essere indirizzata all’indirizzo ufficiale del contribuente, ossia lo stesso comunicato in Camera di Commercio o all’ordine professionale.
Ci si può rivolgere al giudice di Pace entro 30 giorni dall’arrivo della PEC per contestare delle multe, mentre si fa riferimento alla Commissione di Giustizia Tributaria entro 60 giorni per le cartelle che fanno riferimento ad imposte e tasse. Chiariamo che una notifica ricevuta da un indirizzo PEC non ufficiale, quindi non risultante nei pubblici registri, non ha alcun valore, pertanto non può essere sanata dal mittente. Deve essere trattata come inesistente e si dovrà attendere l’atto successivo dell’amministrazione per impugnarlo ed agire (come, ad esempio, un’intimazione di pagamento, un pignoramento, un preavviso di fermo o un’ipoteca).
Per fare un esempio, una notifica ricevuta via PEC tramite l’Agenzia delle Entrate non può essere contestata se di fatto appare inesistente, come quando arriva da questo indirizzo di posta elettronica: notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it. In questo caso, l’Ente di Riscossione non ha utilizzato una delle PEC dell’Agenzia delle Entrate riportate nel registro pubblico, sotto l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Un eventuale ricorso fatto verso una PEC nulla, potrebbe annullare la sua invalidità, poiché la notifica assume valore quando raggiunge il suo scopo, cioè quando il destinatario la legge: una contestazione dimostrerebbe di averne preso atto.
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