Cambia il congedo parentale per il 2024. Solo per quest’anno potranno avere fino a due mesi di congedo indennizzati all’80%. Questa e le altre misure della Legge di Bilancio.
Il congedo parentale, introdotto nel 2000 con il Testo Unico sulla Genitorialità, è un diritto che si acquisisce nel momento in cui si diventa genitori, indipendentemente dal fatto che si tratti di un figlio biologico, adottato o in affidamento. Attenzione infine, a non confondere il congedo parentale con i periodi di paternità o maternità; nel primo caso parliamo di un congedo facoltativo, i secondi sono obbligatori per legge.
Si tratta di un congedo retribuito ragion per cui molto del suo funzionamento dipende dalle Leggi di Bilancio approvate annualmente dai governi e che definiscono come lo Stato intende spendere i soldi. Ad inizio anno avevamo già trattato l’argomento, sul come sarebbe stata la disciplina in materia per l’anno 2024, tuttavia rispetto a Gennaio, il Governo ha apportato alcune modifiche che valgono solo per l’anno in corso e che è bene conoscere.
Con le nuove disposizioni governative, entro i 6 anni di vita del figlio -o dal momento del suo ingresso in famiglia nei casi di adozione e affido- i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto fino a due mesi di congedo parentale indennizzato all’80%. Questo vuol dire che, rispetto alle precedenti decisioni, si aggiunge un mese di stipendio pagato nella quasi totalità.
La misura prevista dalla legge di bilancio prevede quindi, oltre primo, un ulteriore mese pagato al 60% dello stipendio con l’indennità che sale all’80%. Si tratta di una modifica che vale solo per il 2024. Nei fatti, il congedo parentale resta lo stesso; gli altri sette mesi sono indennizzati al 30% a prescindere dalla situazione reddituale. Così facendo non aumenta il numero dei mesi indennizzati ai quali si ha diritto, ma solo l’indennità di uno dei 3 mesi “spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro”.
Con una recente circolare, l’Istituto di Previdenza Sociale ha diffuso le modalità di accesso al congedo. La domanda deve essere presentata telematicamente attraverso l’apposita sezione che si può trovare nella propria area riservata sul sito dell’INPS o tramite i patronati.
Ha inoltre precisato che l’elevazione dell’indennità riguarda solo i lavoratori dipendenti, restano quindi esclusi autonomi, iscritti alla gestione separata e così via. Infine, l’ulteriore mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori che possono decidere di ripartirlo in maniera uguale oppure lasciare che lo sfrutti uno solo.
Sottolineiamo che l’elevazione dell’indennità all’80% per il secondo mese si può ottenere solo nel caso in cui il congedo sia richiesto entro i 6 anni di vita o ingresso in famiglia del figlio e non dopo. La legge, infatti, garantisce il diritto al congedo entro i 12 di vita o ingresso in famiglia del minore, superato però il limite dei 6 anni, le regole così come le indennizzazioni restano quelle di sempre.
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