Condominio, il precedente proprietario aveva debiti, cosa comporta per chi ha acquistato l’appartamento, è tenuto a saldarli? Una domanda che molti si sono posti.
Quando si tratta di condominio l’argomento suscita sempre particolare attenzione; primo perché le questioni che si possono presentare sono veramente tante e quindi bisogna stare attenti alle molteplici circostanze che si possono verificare nel caso concreto. E poi sono molto diffuse: la materia condominiale è tra quelle che richiede un maggiore intervento proprio perché coinvolge tante persone e le problematiche possono essere di varia natura.
Quando si gira per trovare la casa dei sogni quando si vuole comprare un appartamento in condominio è importante che si controlli tutto, non solo le componenti fisiche dell’appartamento ma anche eventuali inghippi che possono esserci dietro, come ad esempio osservare attentamente la situazione e la posizione del proprietario precedente.
L’articolo 1130 del codice civile stabilisce che l’amministratore ha l’obbligo di fornire al proprietario che ne fa richiesta ovviamente una attestazione circa lo stato dei pagamenti, degli oneri condominiali in corso. Quindi sorge la domanda: chi paga i debiti condominiali del vecchio proprietario? A quanto pare è l’acquirente che deve accollarsi le spese non pagate dal precedente condomino, ma occorre distinguere.
Per quanto riguarda le spese ordinarie, il nuovo proprietario è obbligato solidalmente al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Per anno si intende quello di gestione e non quello solare. Quindi significa che se non sono state saldate le spese ordinarie, l’amministratore potrà avanzare le pretesa al nuovo proprietario per ottenerne un adempimento anche in un periodo in cui lui effettivamente ancora non aveva comprato casa. A sua volta quest’ultimo potrà esercitare un’azione verso il precedente proprietario per ottenere il rimborso.
Per quanto riguarda invece spese straordinarie arretrate sostenute per compiere interventi di natura eccezionale e non di routine, il pagamento spetta a colui che al momento della delibera chi le ha approvate era titolare del diritto reale sull’immobile, salvi diversi accordi tra il precedente ed il nuovo proprietario. Per deliberativo si intende il momento in cui l’assemblea approva la spesa e stabilisce concretamente le modalità esecutive dei lavori.
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