Comunicazione INPS, variazione del tasso di interesse deciso dalla Banca centrale europea (BCE), che cosa comporta.
Come noto la Banca centrale europea (BCE) nelle settimane scorse ha deciso di abbassare il tasso ufficiale di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Una decisione attesa da tempo che consente un respiro di sollievo a risparmiatori e famiglie, dopo molti mesi di rialzi con conseguenti aumenti di mutui e prestiti.
Le conseguenze sono un alleggerimento dei mutui a tasso variabile soprattutto e una ripresa del credito al consumo. Gli effetti si vedranno nel tempo e non sono esclusi anche altri tagli qualora le condizioni economiche lo consentano. Al oggi rallentamento dell’inflazione e ripresa dell’economia nell’eurozona sembrano confermare questa ipotesi. A subire conseguenze della decisione della BCE c’è anche l’INPS, ma vediamo i particolari.
Con la circolare 71 del giorno 11 giugno 2024, l’INPS ha comunicato la variazione d’interesse sulla dilazione e differimento delle somme aggiuntive da pagare per i mancati o ritardati versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Il tasso europeo ha subito un taglio dalla Banca centrale di 25 punti percentuali. Si porta così al 4,25 per cento, incidendo così nel tasso di dilazione e differimento.
Secondo la legge in vigore, l‘interesse da pagare sulle somme aggiuntive da pagare per i contributi non versati o versati in ritardo è pari al tasso degli interessi attivi interbancari, quelli decisi dalla BCE, maggiorato di 6 punti. Quindi l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è del 10,2 per cento. L’applicazione della variazione parte dalla rateizzazioni presentate dal 12 giugno 2024.
I piani di rientro già determinati ed emessi sulla base dei tassi di riferimento precedenti non subiranno modificazioni. Anche la misura delle sanzioni civili subisce una variazione dopo il taglio BCE, come ribadisce la circolare INPS. Nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi la sanzione è pari al 9,75 per cento in ragione d’anno (tasso del 4,25 per cento maggiorato di 5,5 punti, secondo la norma).
Stessa percentuale del 9,75 per cento nelle sanzioni civili per mancati pagamenti contributivi dovuti a orientamenti giurisprudenziali contrastanti, riconosciuti poi in sede giudiziaria o amministrativa. Nuovi percentuali, basate anche sul novo tasso ufficiale di interesse sulle operazioni di rifinanziamento deciso dalla BCE, anche per le sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.
Il tasso applicato sarà del 6,25 per cento (4,25 per cento più 2 per cento, secondo quanto prescrive la legge) a partire dal 12 giugno 2024. Si tratta dunque di informazioni molto tecniche che riguardano situazioni particolari legate a contribuzioni non versate con successivi differimenti e dilazioni e a sanzioni civili. Ma dimostrano il peso delle decisioni prese a livello europeo anche in ambito contributivo e sanzionatorio.
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