Assenze per malattia: qual è il limite e che cosa cambia, tutti i chiaramente da parte dell’Inail e dell’Inps.
Astenersi per malattia dal lavoro, è un diritto del lavoratore, quest’ultimo infatti può non presentarsi al lavoro per tutto il tempo che il medico crede sia necessario, per rimettersi in sesto. Lo stesso discorso vale nel caso di infortunio sul lavoro, in entrambi i casi lo stato del paziente dovrà essere riportato sul certificato medico.
Per quanto riguarda le due casistiche, c’è una differenza rilevante, infatti nel primo caso è l’Inps a farsi carico dell’indennità ed è l’ente a garantire al lavoratore uno stipendio nel periodo di assenza. Nel secondo caso invece l’indennizzo spetta all’Inail. A quanto pare però la nuova normativa di Inps e Inail, riporta delle novità importanti riguardo il tempo massimo oltre il quale non si potrà andare.
Secondo l’ultima normativa dell’Inps e dell’Inail, esiste un tempo limite che non può essere superato, e che se non viene rispettato, l’azienda è autorizzata ad interrompere il rapporto di lavoro. Quando il dipendente si assenta dal proprio posto di lavoro per malattia, ha diritto a conservare la propria posizione, tuttavia superata una certa soglia, questo diritto decade e il datore di lavoro è autorizzato a licenziare.
Nel periodo di malattia, la retribuzione è garantita e a farsene carico è l’Inps, il lavoratore dipendente malato, riceverà il 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno, mentre dal ventunesimo al centottantesimo, la percentuale sarà pari al 66,66%. È a discrezione dei contratti collettivi, definire qual è la misura dell’indennità nei primi tre giorni di malattia. Sempre a tali collettivi, spetta definire se le aziende devono integrare l’indennità erogata o meno.
Per quanto riguarda l’indennità di malattia oltre i 180 giorni, al lavoratore non spetterà alcuna indennità da parte dell’Inps. Riguardo questo limite, bisogna tenere in considerazione la durata di un anno. Dunque circa sei mesi di malattia sono indennizzati, dopodiché al lavoratore non spetta più nulla.
Il limite di 180 giorni, si deve considerare sia per le assenze continuative, ma anche per quelle frazionate durante il corso dell’anno, nel caso di assenze per infortunio sul lavoro invece, ad intervenire sarà l’Inail. In particolare l’ente si farà carico di un’indennità pari al 60% della retribuzione dal quarto al novantesimo giorno di infortunio. Del 75% della retribuzione dal novantunesimo fino a completa guarigione del lavoratore.
Salta subito all’occhio, la differenza sostanziale, quando è l’Inail a farsi carico dell’indennità del lavoratore dunque, non esiste un limite di tempo. Tuttavia bisogna specificare che per quanto riguarda il diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro, il trattamento resta simile a quello previsto per la malattia, ciò è quanto confermato dalla Corte di Cassazione.
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