Al momento della successione in caso di debiti, come si divino il loro pagamento tra i fratelli eredi? Facciamo chiarezza su quanto è previsto per legge.
Nella legislatura italiana uno dei temi più complessi che incidono sul vivere di molte famiglie ha a che fare con l’eredità e la procedura di successione. In più occasioni abbiamo affrontato questi temi; parlando, per esempio, delle differenze tra gli eredi legittimi, legittimati e nominati, le varie tipologie di successione, quindi con o senza la presenza di un testamento, la possibilità che l’eredità sia pignorata o meno in presenza di debiti accumulati dal testatore e così.
Proprio a proposito di quest’ultimo punto, ne abbiamo parlato approfonditamente nel caso di debiti con l’Agenzia delle Entrate, ma sappiamo che i debiti non si contraggono solo con l’AdE ma che c’è l’eventualità anche di obblighi nei confronti di entri privati che comunque determinano il pignoramento dell’eredità. Ma nel momento in cui la successione si avvia e l’eredità è accettata che succede ai debiti contratti dal defunto e in che proporzionalità gli eredi devono affrontarli?
Quando un defunto lascia dei beni ma contrae dei debiti il concetto di base vuole che che alla morte del testatore i debiti passino agli eredi. E la tipologia di debiti è davvero vasta; dal pagamento delle tasse -IRPEF, IMU- fino al saldo del mutuo o altri credi (sono escluse invece il pagamento delle multe, assegno di mantenimento o debiti di gioco, ndr).
Ogni successione è a sé, tuttavia ognuna di esse deve seguire la normativa disciplinata dal Codice Civile che, nel caso dei debiti ereditari, prevede una regolamentazione stabilita dagli art. 752 a 756 del cc.. Queste norme offrono un orientamento ben preciso e che segue due regole fondamentali i debiti non cadono nella comunione ereditaria -come invece succede per gli eventuali crediti contratti dal defunto- e questi ultimi si spartiscono in base alle proporzioni possedute.
Un concetto questo sottolineato anche in più sentenze della Cassazione dove si esplicita che ciascun erede è responsabile per il debito ereditario in proporzione alla quota ereditaria ottenuta. Ma che vuol dire questo in parole povere? Semplicemente che ogni erede sarà tenuto al pagamento di una parte dei debiti e non di tutti
Poniamo il caso che un defunto lasci tutto in eredità ai figli. Questi, in assenza di un coniuge, ottengono il 50% ciascuno dell’eredità perché per legge è questo quanto gli spetta in assenza di altri eredi legittimi o nominati. In questo caso i figli divideranno a metà anche il pagamento del debito.
Attenzione però perché l’art. 752 specifica che la divisione proporzionale in base alle quota avviene solo nel caso in cui il testatore non abbia disposto altrimenti. In altre parole, il de cuius può anche stabilire che il pagamento dei debiti ereditari avvenga in maniera differente, stabilendo quote diversificate di saldo e quindi lasciare il pagamento dei debiti ereditati anche un solo erede.
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