Se non si dispone del denaro per l’atto notarile di compravendita di una casa, si può ricorrere alla scrittura privata. Chi può farlo?
Per perfezionare l’atto di compravendita di un immobile è necessario recarsi dal notaio e procedere con la stipula di un atto pubblico.
Questa operazione, però, può essere molto onerosa. In alternativa, la nuova legge relativa alla procedura dei compromessi ha introdotto un meccanismo per mezzo del quale chi vuole acquistare una casa può farlo anche tramite scrittura privata, senza l’obbligo di recarsi dal notaio.
Anche la scrittura privata, dunque, è valida per stabilire la proprietà di un immobile e ogni dichiarazione formale del proprietario in essa contenuta è prova di un patto fiduciario.
Si tratta di una novità molto importante, che consente di ridurre i tempi e i costi per il passaggio di proprietà degli immobili e che giova ad alcune categorie di soggetti, come le giovani coppie sposate o conviventi che necessitano di far comparire come proprietario soltanto uno dei due membri della coppia.
Scrittura privata per acquistare una casa: come si effettua e quali elementi deve contenere
Affinché possa esplicare i suoi effetti, la scrittura privata deve possedere una serie di requisiti, la cui mancanza influisce negativamente sulla validità dell’atto.
Di norma, per la validità della scrittura privata sono necessari i presupposti di privatezza e di autenticità e la presenza dei seguenti elementi:
- il titolo, indispensabile per determinare l’oggetto dell’atto;
- il contenuto, con il quale si specifica se si tratta della compravendita di un bene mobile o immobile o di un’automobile, di un prestito tra privati, di una donazione ad un parente, della cessione di un marchio registrato, della divisione di immobili tra il coniuge e i figli, della specificazione delle quote di una società;
- il Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto della scrittura privata e le informazioni ad esso relative, come la via, il numero civico, i dati catastali, i confini, il prezzo di compravendita, la provenienza del bene;
- le eventuali quietanze, che provano che è stato effettuato il pagamento, da parte dell’acquirente, della somma stabilita dal proprietario;
- la modalità di pagamento con la quale si perfezione la compravendita;
- le firme delle parti coinvolte nella scrittura privata;
- la data di sottoscrizione.
È importante specificare, infine, che la scrittura privata può essere registrata e possedere validità legale, ma anche le scritture private non registrate hanno la stessa efficacia e validità. L’unica differenza risiede nel fatto che queste ultime non hanno valore probatorio.