Non solo prescrizione, c’è un altro modo per vedersi annullate le cartelle esattoriali: si chiama silenzio assenso.
Le cartelle esattoriali spesso piombano come un macigno sulle teste degli italiani, ma in pochi sanno che c’è un modo per annullarle senza aspettare la prescrizione. Si tratta di una legge di cui pochi parlano e per questo motivo i contribuenti quasi sempre si lasciano sfuggire una grande opportunità per evitare pagamenti e sanzioni anche penali. Ma non dopo aver compreso quanto segue.
Parliamo di una norma di legge ‘dimenticata’ ma valida introdotta il 24 dicembre 2012: si chiama silenzio-assenso e serve ad annullare le cartelle esattoriali che potrebbero essere illegittime. Secondo la legge resa esecutiva il 1 gennaio 2013, è prevista la sospensione di qualsiasi richiesta di pagamento dall’ente preposto nel momento in cui il debitore presenti un’istanza di sospensione della riscossione, con tanto di motivazioni e documentazione allegata. Se prima del 2015 le cartelle venivano sospese appena ricevuta l’istanza del debitore in attesa dei dovuti accertamenti, da quella data non esiste più questa opzione ma resta aperta la possibilità di annullamento della cartella.
Cartelle esattoriali, quando non bisogna pagarle: il silenzio-assenso
Parliamo della norma ai più sconosciuta del silenzio-assenso di cui vi abbiamo appena anticipato la legge.
Se il cittadino ha presentato l’istanza di sospensione o annullamento della cartella esattoriale entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, l’agente di riscossione deve trasmetterlo all’ente creditore entro 10 giorni. A questo punto giovano a favore o sfavore del contribuente, i numeri. Eh sì perché se l’ente creditore non risponde entro 220 giorni dalla dichiarazione del debitore, automaticamente la cartella può considerarsi annullata.
Come si evince dalla legge stessa: “In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi…”
La legge è molto chiara e viste le lungaggini della burocrazia italiana, se avete qualche dubbio sulla legittimità di una cartella esattoriale che vi è arrivata, conviene fare un’istanza e (non) sperare in una risposta entro 220 giorni dal momento dell’invio.