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Canone locazione, sapevi che può essere pignorato?

Ebbene sì, è possibile pignorare un affitto. Possono agire tutti i tipi di creditori, ma ci sono limiti da rispettare. Ecco cosa bisogna sapere.

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Pignoramento di un affitto cosa dice la legge (CodiciAteco.it)

Tra i beni che possono essere pignorati ci sono anche gli affitti. Un canone di locazione può essere pignorato e si tratta di un tema che riguarda non soltanto il proprietario dell’immobile ma interessa anche l’affittuario il quale è coinvolto in quanto ha stipulato appunto un contratto di locazione e che per questo motivo si vede forzatamente inserito in una situazione a cui è fondamentalmente estraneo.

Tuttavia è bene sapere che il pignoramento del canone di locazione segue regole molto rigide. Se è pur vero che possono avvalersi tutti i tipi di creditori, e quindi sia privati che Pubblica Amministrazione, è anche vero che ci sono dei limiti da rispettare ed entro cui potersi muovere, ma soprattutto un pignoramento del genere non va a modificare gli accordi contrattuali tra locatore e affittuario.

Pignoramento dell’affitto, quando può avvenire e i limiti d’azione dei creditori

pignorare l'affitto quali conseguenza per l'affittuario
Quando si può veramente pignorare un canone di locazione (CodicAteco.it)

Questo tipo di pignoramento rientra nella fattispecie dei pignoramenti presso terzi e la condizione necessaria affinché questo possa essere praticato è determinata dalla corretta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate del contratto di affitto stipulato con il conduttore.

Per effettuare un controllo sulle regolarità dell’affitto, il creditore non deve fare altro che consultare l’anagrafe dei rapporti tributari presso l’Agenzia delle Entrate che raccoglie tutti i redditi percepiti dai contribuenti. Per ottenere il pignoramento della somma che il debitore ottiene a titolo di locazione bisogna avviare un procedimento esecutivo. Ovviamente a fronte di quest’ultimo il creditore deve dimostrare, attraverso titolo esecutivo, la presenza effettiva di un debito da parte del soggetto a cui si richiede la restituzione della somma.

Si tratta indubbiamente di una esecuzione di estrema ratio e determinata dal debitore stesso che ha ignorato le bonarie richieste di risanamento del debito.

Trattandosi però appunto di un pignoramento verso terzi ci sono dei passaggi ben precisi da seguire. Il primo di questi è l’informativa all’affittuario. In altre parole, bisogna notificare l’atto di pignoramento non soltanto al locatore debitore ma anche all’inquilino.

La notifica di pignoramento, nello specifico, deve contenere:

  • l’atto di precetto ovvero l’intimidazione ad adempiere al debito entro un termine non minore a 10 giorni;
  • l’indicazione delle somme dovute e l’intimazione al terzo (cioè l’affittuario) di non disporre senza ordine del giudice;
  • la citazione del debitore a comparire davanti al giudice di pertinenza;
  • la dichiarazione di residenza.

Nel momento in cui giunge l’atto di pignoramento, all’affittuario sta il compito di non corrispondere più alcun canone di locazione al locatore debitore.

Stando alle procedure, infine, non c’è un tabellare minimo perché il creditore possa avviare il pignoramento di un affitto; questo vuol dire che ci si può avvalere su qualsiasi cifra.

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