Dal 1° gennaio 2024 rivoluzione nella fatturazione e per chi non si adegua arrivano sanzioni e controlli, vediamo come evitare problemi.
Tra qualche giorno sarà obbligatorio per tutti gli operatori commerciali e i professionisti con partita IVA emettere fatturazione elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio, S.d.I.
Finora, era stata concessa l’opportunità di continuare con la fattura cartacea ad alcune categorie di soggetti, ossia ai contribuenti in regime forfettario o di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche e agli Enti del terzo settore.
Per tali categorie, l’obbligo di fatturazione elettronica era scattato il 1° luglio 2022 solo nell’ipotesi di ricavi superiori a 25 mila euro (per l’anno di imposta 2021). Dal 1° gennaio 2024, invece, verrà meno tale distinzione e tutti i titolari di partita IVA dovranno abbandonare il cartaceo e fatturare attraverso S.d.I., a prescindere dal regine fiscale o contabile a cui hanno aderito e dai compensi conseguiti durante l’anno.
L’obbligo di fatturazione elettronica potrebbe subire una deroga nei confronti di una determinata categoria di lavoratori.
Attualmente, per gli operatori sanitari che rendono prestazioni a privati, vige il divieto di fatturazione elettronica, in virtù della sensibilità dei dati trattati. Dal 1° gennaio 2024, anche per questi lavoratori verrebbe meno tale privilegio.
Nei prossimi giorni, se il Consiglio dei Ministri dovesse approvare il DL Milleproroghe, tuttavia, questa condizione sarebbe confermata anche per il 2024. Di conseguenza, gli operatori sanitari dovrebbero continuare a emettere fattura cartacea, ma solo per le prestazioni rese a privati.
Medici, infermieri, fisioterapisti dovranno, invece, provvedere alla fatturazione in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio S.d.I. nell’ipotesi in cui il committente sia un soggetto differente da una persona fisica. È il caso, ad esempio, di un fisioterapista che svolge un’attività nei confronti di una società sportiva e, dunque, deve provvedere con la fattura elettronica. Questa regola, inoltre, si applica anche se la prestazione viene resa ad un privato della società (ad esempio, a un singolo atleta).
Se, però, il committente è una persona giuridica ma la prestazione viene resa nei confronti del privato, la fattura elettronica tramite S.d.I non dovrà contenere alcuna designazione del nome del paziente oppure di altri dati che permettono di individuare facilmente il destinatario della prestazione resa.
In alternativa, le parti (cedente e committente) hanno la possibilità di accordarsi per usare delle informazioni codificate (ad esempio, il numero di polizza), grazie alle quali solo gli interessati possono associare la determinata prestazione al relativo soggetto che l’ha ricevuta.
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