Quali sono i destinatari delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione abitativa nel 2024, in caso di vendita dell’immobile? Ecco il regolamento del Bonus casa 2024
L’Agenzia delle Entrate, in una nota esplicativa, ha offerto delucidazioni per quanto riguarda il Bonus Casa 2024 e in particolare affronta la seguente questione: chi ha diritto alle quote residue delle detrazioni se l’immobile viene ceduto? L’Agenzia delle Entrate ha identificato due procedure tra loro differenti per le detrazioni legate alla ristrutturazione e per quelle del bonus mobili. Esaminiamo nel dettaglio a chi sono destinate le detrazioni per la ristrutturazione e quelle del bonus mobili dopo la vendita dell’abitazione.
Secondo quanto spiegato dall’Agenzia delle Entrate, le detrazioni residue relative agli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio vengono trasferite al nuovo proprietario al momento della vendita dell’immobile, a meno che non sia diversamente concordato nell’atto notarile. Il comma 8 dell’articolo 16-bis del TUIR, infatti, stabilisce che “In caso di cessione dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di cui al comma 1, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita al compratore persona fisica dell’unità immobiliare per i restanti periodi di imposta, salvo diversa intesa tra le parti. In caso di decesso del titolare, il beneficio fiscale viene interamente trasmesso esclusivamente all’erede che mantiene la detenzione materiale e diretta del bene“.
Per quanto riguarda le ristrutturazioni con i vantaggi fiscali del Superbonus, si applicano disposizioni diverse. Prima di tutto, è importante notare che non ci sono restrizioni o divieti sulla vendita dell’immobile ristrutturato con i vantaggi del Superbonus, anche se il pagamento è avvenuto tramite cessione del credito o sconto in fattura.
Con le nuove disposizioni della legge di Bilancio a partire dal 2024, chi vende l’immobile ristrutturato entro un periodo di 5 anni dalla fine dei lavori con il Superbonus dovrà pagare le imposte sul guadagno ottenuto, se ha scelto lo sconto in fattura o la cessione del credito. I cinque anni devono essere calcolati tra la fine dei lavori con il Superbonus e la data dell’atto notarile per la vendita dell’immobile.
Nel caso in cui le agevolazioni fiscali riguardino il bonus mobili, si applicano tuttavia regole diverse. Va tenuto presente che il bonus mobili è strettamente legato a interventi di ristrutturazione, pertanto ci si aspetterebbe lo stesso trattamento fiscale per le detrazioni. Tuttavia, non è così. In questa circostanza, le quote residue del bonus mobili e degli elettrodomestici rimangono a carico di chi ha sostenuto le spese e non possono essere trasferite al compratore. Questo punto lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in una risposta pubblicata sulla sua rivista telematica FiscoOggi, evidenziando la differenza tra le due misure agevolative in termini di trasferibilità delle detrazioni in caso di vendita dell’immobile.
In merito a questa normativa, non fa differenza se il bonus mobili è concesso nell’ambito di una ristrutturazione edilizia con detrazioni al 50 per cento o in misura maggiore, e se le due misure sono strettamente correlate: il bonus mobili ed elettrodomestici ricevono un trattamento diverso.
Il bonus mobili consiste in una detrazione IRPEF che consente di recuperare la metà della spesa sostenuta, fino a un massimo di 10.000 euro entro il 31 dicembre 2022. Nel 2023, il rimborso rimane del 50%, ma può essere applicato su una spesa massima di 8mila euro. Infine, è da ricordare che per il 2024 la spesa massima ammessa per usufruire del bonus mobili è di 5mila euro.
Nel contesto della vendita della casa, le disposizioni cambiano e occorre consultare i documenti ufficiali dell’Agenzia per capire a chi spettino le detrazioni del bonus mobili dopo la cessione dell’immobile.
La circolare 21/4 del 23 aprile 2010, alla pagina 7, specifica che in caso di detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici “Il contribuente può continuare a beneficiare delle quote ancora non utilizzate anche se, prima del termine del periodo per usufruire del beneficio, l’abitazione oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia, per i quali si è usufruito della detrazione necessaria per poter ottenere ulteriori detrazioni per l’acquisto dell’arredamento, viene ceduta“.
La circolare n. 17/2015 dell’Agenzia chiarisce che questa norma si applica anche nel caso in cui al momento dell’atto notarile vengano trasferite all’acquirente le rimanenti quote della detrazione delle spese incluse nel bonus ristrutturazione.
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