Anche i coniugi che accettano la comunione dei beni, possono continuare a conservare la proprietà esclusiva di determinate cose. Si configurano così i beni personali, ma quali sono? Facciamo chiarezza.
Quando una coppia decide di sposarsi, tra le decisioni da prendere c’è anche quella che riguarda il regime patrimoniale. La scelta può ricadere sulle due alternative previste dalla legge ovvero la comunione o la separazione dei beni.
Con la separazione, ogni coniuge potrà continuare a mantenere l’esclusiva titolarità dei beni che possiede, sia quelli antecedenti il matrimonio sia quelli successivi. Con la comunione, invece, ognuno dei partner ha diritto al 50% dei beni. Scegliere questa ultima opzione però non vuol dire scegliere un regime per cui tutto quello che appartiene al marito diventa di proprietà anche della moglie e viceversa. Anche in questo caso, infatti, i coniugi che scelgono la comunione dei beni conservano la proprietà in esclusiva di alcune cose; si configura così la categoria dei cosiddetti beni personali. Ma cosa si intende nello specifico per beni personali? E quali sono questi beni nel concreto? Nei paragrafi successivi approfondiremo la questione.
I beni personali dei coniugi sono quelli che non entrano a far parte della comunione legale, anche se acquistati dopo il matrimonio e quindi quando solitamente il bene entra a far parte immediatamente della comunione.
Ma quali sono questi beni? Si deve andare all’art. 179 del Codice Civile per trovarne una specificazione dettagliata. Secondo quanto riportato dal codice, sono considerati beni personali e quindi esclusi dalla proprietà comune:
Non finisce qui, perché la legge prevede anche che diventino personali quei beni scambiati con altri a cui appartenevano a questa categoria. Tuttavia in questi ultimi casi è necessario rispettare due punti fondamentali: il coniuge acquirente deve rendere un’apposita dichiarazione nell’atto di acquisto -cioè specificare che l’acquisto di quel bene avviene con i soldi acquisiti dalla vendita di un precedente bene persona- e dichiarazione dell’altro coniuge qualora l’acquisto dei beni riguardi immobili o mobili registrati come aut, moto e così via.
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