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Asta giudiziaria come partecipo: la parti da seguire per presentare la domanda

Per un debitore, l’asta è un vero e proprio incubo. Per altri, al contempo, rappresenta la possibilità di concludere un affare: vediamo come partecipare per aggiudicarsi ad un prezzo conveniente un bene mobile o immobile. 

Come partecipare ad un’asta (Codiciateco.it)

Per partecipare ad un’asta, ci sono delle regole da seguire. Chiariamo innanzitutto il fatto che l’unico soggetto impossibilitato a partecipare ad un’asta giudiziaria è il debitore esecutato, ossia l’ex proprietario del bene ora in vendita. Per il resto, non esistono dei requisiti da rispettare per prendervi parte: è aperta tanto ai cittadini quanto alle persone giuridiche e nessuno deve necessariamente farsi assistere da un avvocato durante la fase di aggiudicazione. La differenza tra cittadini e società sta solo nella domanda di partecipazione all’asta.

Per quanto riguarda le aste telematiche, è anche possibile delegare soggetti terzi che partecipino in propria vece, come un avvocato. Per prendervi parte, ci si dovrà registrare sul portale di riferimento, allegando la domanda e la documentazione apposita nella propria area riservata.

Partecipare ad un’asta: cosa bisogna fare

Asta: tutto ciò che serve per partecipare (Codiciateco.it)

Ogni cittadino che desidera prendere parte ad un’asta, dovrà mettere la richiesta per iscritto in carta da bollo, depositandola presso la cancelleria del tribunale. Si ha tempo per farlo fino al giorno precedente l’apertura dell’asta. In caso di delega ad un professionista, come un avvocato o un notaio, basterà lasciare a questi ultimi la domanda.

Al contrario, le domande di partecipazione delle società devono essere sottoscritte dall’avvocato rappresentante e devono essere allegate al certificato di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, che riporti i dati di costituzione della società e i poteri di rappresentanza legale. E’ possibile anche la partecipazione ad un’asta con più persone o più società che desiderano acquistare insieme il bene, per ridurre il costo a carico del singolo. In questo caso, la domanda dovrà contenere la richiesta di ogni persona o società e specificare le quote di futura proprietà per ciascuno.

Non viene presa in considerazione domanda sprovvista di assegni circolari a titolo di cauzione (o altre modalità indicate dal tribunale, come il vaglia postale o il bonifico). L’importo viene verificato presso la cancelleria del tribunale o nella scheda online dell’asta telematica: normalmente, si parla del 10% dell’offerta.

Aste con incanto: come funzionano

Per quanto riguarda le aste con incanto, invece, la partecipazione avviene in un’udienza pubblica durante la quale i potenziali acquirenti hanno 3 minuti di tempo per presentare al giudice l’offerta, basandosi sul prezzo base del bene e sulla cifra minima che l’autorità ha richiesto come rialzo. Vince l’asta chi propone la cifra più altra. Nei 10 giorni successivi, gli altri partecipanti potranno comunque avanzare offerte più alte, le quali devono superare di almeno un quinto il prezzo raggiunto in udienza dal provvisorio vincitore. Devono anche essere accompagnate da una cauzione di almeno il doppio di quella versata inizialmente. In assenza di nuove offerte, il vincitore dell’udienza si aggiudica ufficialmente il bene dopo i 10 giorni.

La richiesta di partecipazione dovrà contenere le generalità del soggetto e il suo numero di telefono, lo stato civile dell’offerente e, eventualmente, del coniuge, l’indicazione del prezzo offerto per il bene, le modalità e i tempi di pagamento, la cauzione con assegno circolare non trasferibile, la marca da bollo dal valore di 16 euro, una fotocopia del documento d’identità. Andranno allegati anche gli estremi di pagamento per eventuale rimborso della cauzione versata nel caso in cui non si ottenesse l’aggiudicazione del bene oggetto dell’asta. Non è previsto rimborso, invece, per chi si aggiudica l’asta ma non salda entro la scadenza prevista, perché l’importo verrà trattenuto come sanzione e si dovrà sostenere anche il costo della successiva asta insieme all’eventuale differenza del prezzo di vendita.

Emanuela Toparelli

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