Assistenza disabile possibile fornirla anche di notte durante il congedo straordinario. La sentenza della Cassazione.
La legge quadro 104 del 1992 ha fornito un punto di svolta, non solo a livello normativo, ma anche sociale per i disabili e le loro famiglie. Ha dato una nuova interpretazione dei diritti della persona disabile, con l’obiettivo dello stimolo e del potenziamento di tutte le sue capacità e autonomie. Per questo fine ha approntato degli strumenti per la piena integrazione del disabile in tutti gli ambienti dalla scuola al lavoro.
Il legislatore nel tempo a riconosciuto anche l’importanza e i diritti delle famiglie che seguono il disabile grave con una serie di opportunità che consentono e favoriscono l’assistenza in ambito familiare. Si completano così eventuali interruzioni nella cura della persona, con una continuità assistenziale maggiore. Tra questi strumenti ci sono i permessi retribuiti e il congedo biennale straordinario.
Assistenza disabile, possibile anche di notte con il congedo
Il legislatore non ha dato indicazioni precise sui luoghi dove svolgere l’assistenza alla persona, considerando che questa può essere data ovunque, purché funzionale al benessere a alle necessità della persona disabile. Al contrario se manca un nesso tra assenza dal lavoro e assistenza del disabile, ovunque si svolga, si delinea un abuso del diritto con la violazione della correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro.
In una situazione del genere si rischia anche il licenziamento. Cosa capitata a un lavoratore allontano dall’occupazione, perché scoperto assente dalla casa della madre durante la fruizione dei permessi per l’assistenza della donna gravemente malata. Ma una sentenza della Cassazione ha accolto il ricorso dell’uomo contro il licenziamento. In effetti il lavoratore beneficiava del congedo straordinario, assistendo la madre però durante le ore notturne.
Il lavoratore aveva spostato la sua residenza presso la madre proprio per fruire del congedo e svolgere al meglio l’impegno di assistenza. Infatti la signora ammalata di Alzheimer, mostrava una tendenza alla fuga, con insonnia notturna e tratti di ipersonnia diurna, come da certificazione medica. Quindi l’assistenza si svolgeva nelle ore notturne proprio per evitare fughe già avvenute in precedenza e per assistere la donna insonne.
Per la Cassazione il comportamento del lavoratore era compatibile con le finalità di assistenza del congedo e con le necessità della donna disabile. L’assistenza anche durante il congedo straordinario non può essere esclusiva. Chi la fornisce deve avere il tempo necessario per le proprie attività personali e familiari, oltre che il tempo per il riposo fisico e psichico.
Se la necessità del caso richiedono l’assistenza notturna, questa è compatibile con il congedo straordinario, anche se comporta delle assenze durante le ore diurne per il riposo e lo svolgimento delle attività chi assiste la persona disabile.