Nel caso in cui ci si trovi nella sgradevole condizione di essere sottoposti a pignoramento cosa accede al titolare di un assegno ordinario di invalidità. Tutti i dettagli
Il nostro Paese negli ultimi quattro anni è stato sottoposto a delle vere e proprio montagne russe a livello emotivo, economico e sociale. Siamo partiti nel marzo del 2020 con l’esordio della pandemia da coronavirus covid-19, il lockdown e le restrizioni. Una situazione che ha messo a durissima prova l’economia, in particolare i titolari di Partita IVA e i lavoratori autonomi. Nel febbraio del 2022, quando si iniziava ad alzare la testa dai due anni di chiusure e sacrifici è arrivato lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina.
Conflitto che, oltre al drammatico bagno di sangue, ha impattato sull’inflazione e sui costi delle materie prime. A fine 2023 a tutto questo si è aggiunto la nuova fase della Guerra tra Israele e Palestina. Tutti fattori che hanno pesantemente minato le basi economiche e sociali del Paese. Non a caso in questo lasso di tempo si sono moltiplicate le richieste di credito al consumo e, in parallelo, le persone e le piccole e medie aziende che non sono riuscite a far fronte alla rate che avevano acceso incappando nelle spire delle procedure per il recupero forzoso del debito.
Centinaia di migliaia le aste, le procedure attive presso le Procure alle Liti e ovviamente i pignoramenti degli stipendi e delle pensioni. Ma cosa succede nel caso in cui il pignoramento sia rivolto verso un titolare di assegno ordinario di invalidità? Una premessa sostanziale, l’assegno ordinario di invalidità essendo erogato ai soggetti con ridotta capacità lavorativa che però hanno versato almeno cinque anni di contributi presso l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, INPS, è pignorabile. Cosa che di contro non è possibile fare con le prestazioni assistenziali, ovvero l’assegno di assistenza e la pensione di inabilità per persone invalide.
Ma il pignoramento può avvenire solo ed esclusivamente entro certi limiti. Limiti che, nello specifico, sono quelli di legge ovvero 1/3, 1/5, 1/10 della cifra netta. Va però specificato un fattore. Trattandosi di una pensione deve in ogni caso garantire la sopravvivenza alla persona pignorata. Sopravvivenza che, nello specifico, corrisponde al doppio della pensione minima. Pensione minima che per il 2024 è di 503,27 euro. Va così che il pignoramento può avvenire solo sull’eccedenza di 1006,54 euro. Ad esempio, se un assegno di invalidità ordinaria corrisponde a 1500 euro la quota pignorabile è di 496,46 e nello specifico di 99,29 euro al mese fino ad estinzione del debito.
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