E’ possibile dare l’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne? Scopriamo cosa dice la legge sul punto.
La questione divorzio è sempre molto problematica e delicata. Le conseguenze che possono derivarne sono molteplici, soprattutto per quanto concerne il fattore mantenimento. Spesso si arriva davanti ad un Giudice che decide anche le somme da versare mensilmente a titolo di mantenimento stabilendo chi dei due coniugi è onerato da tale obbligo.
Attorno al mantenimento sorgono tantissime questioni dubbie, per cui è necessario quindi l’intervento da parte della legge che specifichi perfettamente cosa fare quando ci si ritrova innanzi a questi casi un po’ più particolari. Di recente, ad esempio, è emerso un dubbio che peraltro è stato poi trattato dalla Corte di Cassazione in una sentenza che risale proprio al 13 aprile scorso, quindi abbastanza recente, circa la possibilità o meno da parte del padre di versare il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne.
Il padre può versare direttamente l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne? Aprioristicamente possiamo precisare che la possibilità di versare l’assegno direttamente al figlio è subordinata ad un provvedimento di modifica circa le condizioni di separazione che spetta al giudice. Questo significa che i genitori non possono decidere, così da un giorno all’altro, di versare la quota direttamente al figlio anziché alla madre, è necessario che il giudice stabilisca questa modifica, altrimenti ogni accordo è nullo.
Questa è la situazione che si è presentata in un caso giurisprudenziale: una coppia divorziata avevano un accordo in cui praticamente avevano deciso che il padre versasse il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, tale accordo è nullo. Nel caso di specie il giudice aveva riconosciuto un assegno di mantenimento al figlio pari a €300 che il padre anni dopo ha iniziato a versargli direttamente non appena il quest’ultimo è diventato maggiorenne.
Anni dopo l’ex moglie notifica un precetto all’ex marito per un importo pari a circa 22.000€ a titolo di arretrati per il mantenimento del ragazzo. Il padre risponde alla opposizione dichiarando che aveva versato il tutto direttamente al figlio in forza di un accordo concluso sia con la madre che con il ragazzo. In primo grado il Tribunale accoglie l’opposizione del padre ma la donna agisce in secondo grado e vincendo di fatto l’appello perché il giudice ha stabilito che il versamento del figlio doveva avvenire solo tramite la madre e non direttamente a quest’ultimo.
Si arriva così in Cassazione, il quale sul punto stabilisce che “la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti”. Per questo motivo quindi un accordo tra i genitori non può modificare la persona del creditore o del debitore così come stabilito dal provvedimento giurisdizionale.
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