Assegno mantenimento, qual è la disciplina prevista dalla legge circa l’ipotesi della moglie divorziata e laureata. A quanto pare secondo la giurisprudenza non vi sono dubbi.
Il divorzio è uno degli istituti a cui ad oggi maggiormente si ricorre. Soprattutto negli ultimi anni in cui tutto pare temporaneo e dove il matrimonio vacilla tantissimo. Nonostante la facilità con cui ormai le coppie decidono di divorziare è comunque un procedimento doloroso, il fallimento di un progetto di vita comune. Situazione difficile ed ulteriormente appesantita da aspetti corollari quali l’affidamento dei figli e l’assegno di mantenimento.
Quest’ultimo è un aspetto molto delicato su cui più volte è intervenuta la legge per cercare di definire ad hoc le varie situazioni che si possono presentare. Anche perché, in alcuni casi la complessità della situazione, non riesce a mettere fine a questo trambusto. Ci sono dei casi in cui il mantenimento non va pagato alla moglie perché l’assegno spetta quando la situazione di incapacità economica della donna non derivi da una sua scelta.
Assegno mantenimento alla donna laureata, gli spetta?
La donna che ha sposato ad esempio un uomo ricco o benestante è tenuta a lavorare ed ottenere una propria indipendenza economica. Non può quindi sperare che l’ex coniuge la mantenga a vita. A questa regola vi è l’eccezione, ovvero nei casi in cui la donna si sia dedicata alla famiglia per un accordo che è avvenuto in regime di matrimonio, un patto però che dev’essere provato. Una questione comunque connessa a questa può essere quella dell’ex moglie freelance, in questi casi sussiste il diritto al mantenimento?
Questa è la domanda a cui la Corte d’Appello di Venezia ha dato risposta nella sentenza proprio di pochissimo tempo fa, la 800/2024 ed emessa lo scorso 29 aprile . Nel caso di specie la donna aveva 50 anni e lamentava di avere difficoltà ad inserirsi per la sua età nel mondo del lavoro. L’ex coniuge è una professionista, precisamente un architetto con competenze specifiche nel settore dell’arredamento. Capacità che le avevano permesso altresì di collaborare scrivendo per una rivista del settore. La signora però non aveva mai avuto la reale necessità di avere un’occupazione fissa anche perché il marito imprenditore gli aveva garantito una vita agiata quindi non le era necessario avere lo stipendio fisso.
La decisione dei giudici
Quindi se la ex moglie preferisce condurre una vita da freelance piuttosto che inserirsi in un’azienda oppure un ente pubblico o ancora in una realtà concreta che le permetta di lavorare in maniera stabile, è solo colpa sua. Di fatto i lavori svolti occasionalmente non dimostrano che lei abbia grande volontà di lavorare e di rendersi indipendente. Per questo motivo – motivano i Giudici – il mantenimento non è dovuto.