Assegno di mantenimento, obbligo di provvedere ai figli esiste anche in caso di disoccupazione dell’ex coniuge?
Il dovere di mantenimento della prole deriva direttamente dalla Costituzione italiana e precisamente dall’articolo 30 che sancisce che è diritto e dovere dei genitori provvedere al mantenimento, all’istruzione, all’educazione dei figli. L’obbligo decorre proprio dalla nascita dei figli ed esiste proprio per il fatto di aver messo alla luce la prole.
In caso di separazione o divorzio, è previsto un assegno di mantenimento per tutelare i diritti dei figli, stabilito per accordo delle parti o su provvedimento del tribunale, anche in assenza di una richiesta esplicita. Non è possibile rinunciare all’assegno di mantenimento, non è pignorabile, né compensabile con altri crediti, e quanto già corrisposto non è richiedibile in ripetizione.
Ognuno dei genitori deve provvedere ai figli in proporzione del proprio reddito. Occorre tenere in considerazione alcuni elementi: il tenore di vita nella convivenza con ambedue i genitori, le esigenze attuali della prole, la permanenza presso ciascuno dei genitori, le disponibilità economiche di ognuno, l’importanza dei compiti domestici e di cura presi da ciascun genitore.
Dunque il mantenimento è deciso in base alla disponibilità economica, considerando il reddito ma anche il patrimonio costituito da proprietà, rendite, risparmi. Da tutto questo deriva il fatto che la disoccupazione secondo la giurisprudenza non rende impossibile di far fronte agli obblighi economici verso i figli. Un genitore disoccupato è tenuto comunque a versare l’assegno di mantenimento.
Ciò avviene a meno che non provi al giudice di essersi realmente impegnato a cercare lavoro e di non essere riuscito a trovare i soldi necessari per costituire l’assegno di mantenimento. A questo proposito va ricordato che per la giurisprudenza c’è una differenza tra dimissioni volontarie e licenziamento subito. In caso di mantenimento, per il tribunale le dimissioni sono irrilevanti per la richiesta di riduzione di assegno di mantenimento.
Anche il lavoro in nero può essere considerato ai fini del mantenimento dei figli. Il tribunale può disporre tutte le indagini del caso per stabilire il reale tenore di vita dei coniugi, richiedendo anche l’ausilio della polizia tributaria. Le indagini sono quindi su redditi, patrimoni, risparmi in depositi bancari, conti correnti e così via.
Quindi per concludere si può dire che anche un genitore disoccupato è tenuto all’assolvimento degli obblighi di mantenimento. Non è sufficiente la mancanza del lavoro per non rispettare le disposizioni del giudice. Occorre provare di avere cercato attivamente un’occupazione e di non aver recuperato in alcun modo il denaro necessario per l’assegno.
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