Chi si dimette dal lavoro ha diritto a percepire l’Assegno di Inclusione oppure no? Ecco tutte le informazioni in merito.
L’Assegno di Inclusione, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, ha sostituito il precedente Reddito di Cittadinanza. Da questa misura di sostegno economico ai nuclei famigliari in condizioni di svantaggio differisce per diverse caratteristiche. L’Assegno di Inclusione (o ADI) prevede, per essere accreditato, il rispetto di adempimenti e scadenze da parte dei richiedenti. Ma cosa accade se un beneficiario ADI si dimette dal lavoro?
L’Assegno di inclusione (o ADI) è un sussidio economico riconosciuto ed erogato ai nuclei famigliari in condizioni di svantaggio che presentano la domanda. I richiedenti dell’ADI devono sottoscrivere il Patto di Attivazione digitale (PAD). Se la domanda per l’ADI supera con esito positivo i controlli relativi ai requisiti previsti dalla normativa, allora la richiesta risulta accolta. Anche se l’istanza è stata accettata, per essere sicuri di ricevere o di continuare a ricevere gli accrediti mensili è necessario rispettare scadenze e obblighi.
Per poter percepire il sussidio economico è necessario confermare i requisiti che hanno permesso di fare la domanda per l’Assegno di Inclusione. La normativa inerente l’ADI pubblicata sul sito web dell’INPS prevede che i beneficiari debbano presentarsi per il primo incontro presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.
L’articolo 2, comma 3 del D.L. n. 48/2023 (convertito in L. n. 85/2023) stabilisce che il nucleo familiare non ha diritto all’Assegno di Inclusione quando un suo componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni stesse.
Le dimissioni devono essere comunicate all’INPS. Se il licenziamento è precedente la richiesta ADI, occorre comunicarlo nel modulo della domanda. Se le dimissioni sono successive alla richiesta ADI, devono essere comunicate entro trenta giorni presentando un modulo ADI Com-Esteso per le comunicazioni obbligatorie, scaricabile dal sito web dell’INPS.
Nel caso di dimissioni volontarie, ovvero nel caso in cui il lavoratore recede in modo volontario dal contratto di lavoro, la normativa stabilisce che l’ADI non può più essere erogato. Fanno eccezioni le dimissioni per giusta causa, presentate quindi a seguito di gravi episodi che non permettono di continuare il rapporto lavorativo. Altra eccezione è il caso della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 della L. n. 604 del 1966.
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