Assegno di inclusione, il suo funzionamento in caso di nucleo familiare senza figli. Ecco i dettagli del trattamento.
Come noto l’Assegno di inclusione (ADI) è entrato nel pieno del suo esercizio da inizio anno. La misura è destinata a nuclei familiari con ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 9.360 euro e al cui interno ci sia almeno un componente che sia minore di 18 anni, disabile, anziano con almeno 60 anni di età, soggetto in condizioni di svantaggio sociale, economico e psicologico assistito dai servizi sociali.
La prestazione necessità di altri requisiti reddituali e patrimoniali, oltre che anagrafici che da un lato determinato il valore ISEE e dall’altro servono per il calcolo dell’importo versato ogni mese dall’INPS al nucleo familiare beneficiario. Ma cosa succede in caso di famiglia richiedente senza figli?
Come è facile intuire l’Assegno di inclusione nel caso di nucleo familiare senza prole è assegnato se oltre ai requisiti ISEE uno dei componenti fa parte delle categorie fragili, indicate in precedenza. Quindi se anziano con 60 o più anni, se disabile o se soggetto svantaggiato. La prestazione non è quindi legata esclusivamente alla presenza di figli.
L’importo dell’Assegno di inclusione resta collegato al reddito e alla composizione anagrafica della famiglia richiedente. Ricordiamo che l’ADI è un’integrazione al reddito annuo al fine di raggiungere un livello minimo di 6mila euro annui. Questi diventano 7.560 con anziani oltre i 67 anni di età (questi sono i tetti reddituali da non superare per l’ottenimento dell’ADI).
La somma versata si calcola in base alla composizione della famiglia, quindi l’assenza di figli può incidere sull’importo in modo determinante. Il calcolo dell’importo avviene moltiplicando 6mila (o 7.560) per il parametro della scala di equivalenza e sottraendo il reddito familiare. Il risultato ottenuto si divide per 12. Dato essenziale è il parametro della scala di equivalenza, il valore che fotografa, cioè, la composizione anagrafica della famiglia.
Il parametro si stabilisce partendo da 1, valore assegnato alla famiglia che richiede l’ADI e aggiungendo i valori specifici per ogni componente della famiglia. Nel dettaglio 0,50 per ogni disabile grave o persona non autosufficiente; 0,40 per ogni anziano oltre i 60 anni; 0,40 per ogni maggiorenne con carichi di cura (assistenza di bambini sotto i tre anni o di disabili conviventi gravi); 0,30 per ogni componente in condizioni di svantaggio; 0,15 per ogni figlio minore, fino a due; 0,10 per ogni figlio minore, oltre il secondo.
Dunque un nucleo familiare senza figli può ottenere l’Assegno di inclusione purché un membro della famiglia sia in possesso di almeno uno degli altri requisiti ricordati in precedenza. Per esempio una coppia con un componente di 63 anni, ISEE inferiore a 9.360 euro e reddito di 4mila euro annui può richiedere l’Assegno di inclusione.
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