Assegno di inclusione, cosa succede se la domanda viene accettata dall’INPS dopo il mese partente di gennaio? Spettano arretrati anche per i mesi mancano o no?
A partire dal 1° gennaio 2024 in Italia abbiamo assistito a un significativo cambiamento nel panorama del sostegno economico e sociale alle famiglie, con l’introduzione ufficiale dell’Assegno di Inclusione, riconosciuto anche con la sigla AdI in sostituzione al vecchio RdC, ovvero il reddito di cittadinanza. Questo passaggio ha portato a riequilibrare le risorse cercando di mirare a chi davvero ne avesse bisogno e di conseguenza a una ridefinizione dei criteri di accesso, determinando l’esclusione di molti ex beneficiari del RdC per esempio.
L’accesso all’ADI è vincolato al soddisfacimento di diversi requisiti, che includono la composizione del nucleo familiare. Affinché una famiglia possa beneficiare dell’assegno, infatti, è necessario che almeno un membro del nucleo familiare sia disabile, minorenne o abbia un’età superiore ai 60 anni e si trovi in condizioni di svantaggio economico. Sono queste le tre chiavi d’accesso fondamentali e senza le quali, pur avendo avuto in passato il beneficio, non è possibile rientrare nella nuova misura.
Ovviamente avere solo una di queste tre componenti di per sé non basta, poiché vanno rispettati anche determinati requisiti economici. È richiesto un Indicatore della Situazione Economica Equivalente – l’ISEE – non superiore a 9.360 euro, con valori aggiuntivi calcolati nel caso di famiglie con minori o con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza. Il reddito familiare complessivo non deve superare i 6.000 euro annui, anche se sono previste alcune eccezioni per famiglie con membri anziani o con disabilità gravi.
E’ questo il quadro, in linea di massima, per poter avere un contributo di 18 mesi con un mese di stop in fase di rinnovo e possibili rinnovi per ulteriori 12 mesi sempre con un mese di stop. L’INPS a tal proposito si è recentemente pronunciata sui motivi per cui molte domande sono in evidenza o sospese e sulle modalità per il ricorso per la domanda dell’AdI respinta. Una domanda che nel frattempo si pongono molti richiedenti e se perderanno le mensilità antecedenti alla domanda o se questa è retroattiva e dunque spetteranno arretrati.
La risposta è negativa: se la domanda per l’assegno di inclusione dovesse essere approvata per esempio il 1 marzo, non spetterebbero le mensilità nel frattempo perse di gennaio e febbraio. Così come una famiglia che ha i requisiti totali soltanto a partire da maggio non può certamente avere accesso alle prestazioni precedenti per le quali tra l’altro nemmeno rientrava. Ecco perché in linea di massima si è sempre suggerito di velocizzare procedure e reperire i documenti necessari il prima possibile ed era indicato farlo soprattutto nei primi giorni di gennaio.
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