Cosa succede se non si paga l’IMU perché non si hanno soldi? Una domanda troppo diffusa purtroppo ma che ha trovato la sua risposta.
Giugno è il mese dell’IMU ovvero dell’imposta sulla seconda casa che dev’essere pagata dai rispettivi proprietari. L’IMU è distribuita in due tranches annuali e quindi il pagamento avviene ogni 6 mesi. Le scadenze sono infatti entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre, rispettivamente le date in cui avviene il pagamento del primo acconto e poi il saldo. Per chi non lo sapesse, tale imposta è il frutto dell’accorpamento tra la vecchia IMU e la TASI. Ad ogni modo, una buona parte di italiani sono adesso onerati al pagamento di questa imposta, ma cosa succede se non viene pagata?
Qui non si tratta dell’ipotesi in cui il pagamento non avviene per motivi dolosi o per altre ragioni, ma proprio una questione specifica: quando vi è mancanza di liquidità. Purtroppo possono accadere soprattutto ai tempi di oggi che le famiglie vertono un po’ in particolari condizioni economiche e quindi non hanno materialmente i soldi da destinare al pagamento di questa imposta. Cosa succede in queste circostanze? E’ un punto che merita di essere assolutamente approfondito perché purtroppo è un dubbio che assale le menti di molti italiani.
La questione del non poter pagare l’IMU per motivi economici è una questione purtroppo molto diffusa ed è per questo che molti italiani cercano di capire come possono eventualmente uscire dall’impasse. In realtà la legge disciplina il caso del mancato pagamento tempestivo dell’IMU. La buona notizia è che può essere la situazione regolarizzata ricorrendo al ravvedimento operoso istituito dall’articolo 13 del decreto legislativo 472 del 97. Ovvero per regolarizzare i versamenti la legge richiede che vengano versati oltre alla somma del tributo, anche gli interessi e la sanzione.
La sanzione è pari al 30% ma può essere ridotta in base a quando avviene il pagamento, questo è ciò che dice la Legge. “I versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
La Legge quindi non lascerebbe alcun dubbio e fa una distinzione a seconda di quando il pagamento viene effettuato. Se entro i 90 giorni, quindi entro i 3 mesi la sanzione viene ridotta alla metà. Se invece il ritardo avviene non oltre le due settimane la sanzione è ridotta ulteriormente. Si riducono al 15% le sanzioni sui versamenti effettuati entro i 90 giorni, all’1% ciascun giorno di ritardo nel caso in cui il pagamento avviene entro i 15 giorni.
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