Agenzia delle Entrate e la tregua su pagamenti e atti: di cosa si tratta nel dettaglio e qual è il periodo esatto. Tutti i dettagli
Quando arriva il Fisco nelle case degli italiani non è mai un bel momento. Nel corso dell’anno ci sono alcune “tappe” obbligatorie per le quali all’Agenzia delle Entrate non si può dire di no, tra scadenze e solleciti di pagamento. Per il mese di agosto ci sono degli adempimenti da fare anche se con una comunicazione ufficiale a fine luglio è arrivato l’annuncio della “tregua” estiva.
Di cosa si tratta? Con il decreto Adempimenti, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto due periodi di sospensione, spalmati nel corso dell’anno, nei quali pagamenti e tasse sono bloccate. Uno di questi è quello estivo. Vediamo nel dettaglio quando parte e quando finisce e ulteriori dettagli da conoscere in merito.
Dal 1° agosto e fino al 31 dello stesso mese, il Fisco si ferma con le comunicazioni tributarie. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la circolare 9/2024 nella quale spiega quali sono i periodi di sospensione degli invii di pagamento e quali atti, con annesse eccezioni, rientrano in questo periodo di tregua.
Si tratta di un periodo durante il quale all’Agenzia non è permesso inviare gli atti anche se sono stati già emessi ed elaborati, ad eccezione che si tratti di casi di urgenza che richiedano una deroga dell’ordinario o che ci siano ipotesi di indifferibilità. Ma di quali atti parliamo?
Nel dettaglio vengono sospese le comunicazioni sugli esiti dei controlli automatizzati e quelli formali delle dichiarazioni, sugli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata e le lettere di invito per l’adempimento spontaneo.
In questo periodo di stop, inoltre, sono sospesi i 30 giorni previsti per il pagamento di alcune somme. Si tratta di quelle derivanti da controlli automatizzati delle dichiarazioni90 e 91 e dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Fino al 4 settembre i termini sono congelati.
Come anticipato ci sono alcuni atti che sono esclusi dal periodo di tregua, estiva e anche invernale (che va dal 1° al 31 dicembre). Si tratta di quei casi, secondo il Fisco, nei quali si manifesta un pericolo per la riscossione, degli atti che prevedono l’invio della comunicazione di reato e di quella destinata a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.
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