Agenzia delle Entrate, raccomandata e cartelle esattoriali: una sentenza della Corte si Cassazione ha fatto giurisprudenza
Oggi la Pec ha sostituito in parte la raccomandata con la ricevuta di ritorno. Il principio è sempre lo stesso, avere certezza che la comunicazione sia giunta al destinatario. Ma siccome non tutti hanno la Posta Elettronica Certificata (sono obbligati ad averla alcuni cittadini come gli iscritti ad albi professionali), gli enti pubblici utilizzano ancora questo strumento. Proviamo a rispondere a una domanda: la mancata affissione sulla porta dell’avviso di raccomandata può causare la nullità della notifica?
È importante conoscere se la valida la notifica di una cartella esattoriale esiste o meno sebbene siano stati omessi degli adempimenti, perché per una materia così delicata come i debiti con i fisco, ogni giorno piovono molti ricorsi.
In merito c’è stata una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 31636/2023, a seguito di un ricorso proposto da tre contribuenti, eredi del destinatario iniziale delle cartelle di pagamento, prima alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, in un secondo momento alla Commissione Regionale Lazio e, infine, appunto ala Cassazione.
Secondo i ricorrenti i giudici di secondo grado hanno valutato come correttamente effettuata la notifica delle cartelle impugnate anche se c’è stato un caso di irreperibilità relativa del destinatario: la notifica dovesse essere eseguita mediante affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione, cosa che non è avvenuta.
La Cassazione ha posto la differenza tra irreperibilità assoluta e relativa. È assoluta quando nel Comune, prima sede del domicilio fiscale dello stesso, non c’è più l’abitazione del soggetto interessato, oppure l’ufficio o l’azienda; insomma, mancano dati ed elementi idonei per notificare altrimenti l’atto.
Allora come fare in casi del genere? La notifica avviene presso la casa comunale ed affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune senza necessità di comunicazione all’interessato tramite raccomandata. Si ha irreperibilità relativa, invece, quando il destinatario abbia comunque abitazione o sede dell’azienda nel Comune.
La notifica si può considerare avvenuta anche nel caso in cui il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata ma ha scelto di non ritirare il plico presso l’ufficio postale. In questo caso, infatti, pur mancando l’affissione dell’avviso sulla porta di casa, il destinatario ha ricevuto una seconda raccomandata che ha informato del deposito della stessa.
Si applica dunque la “presunzione di conoscenza”: i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare di essere non riuscire a ricevere materialmente la raccomanda. Dunque la Corte ha stabilito che non può essere annullata la nullità della notifica.
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