Se si percepisce l’Assegno di Inclusione bisogna tenere a mente alcune a date, necessarie affinché continuino i versamenti. In particolare c’è da segnarne in rosso una.
L’Assegno di inclusione è stato introdotto all’inizio di quest’anno e va a sostituire il Reddito di Cittadinanza, ormai questo lo sappiamo. Così come sappiamo che questo aiuto economico è pensato per le famiglie che hanno un reddito ISEE che non supera i 9.360 euro all’anno e che si è seguiti da servizi sociali e centri del lavoro.
Infatti è necessario, al momento della domanda, sottoscrivere il PAD ovvero il patto di attivazione digitale volto al reinserimento lavorativo. Anche per questo, i controlli rispetto all’assegnazione del RdC sono molto più stringenti, tant’è che aumenta il numero di domande AdI respinte.
Dal momento in cui la domanda è accolta, ogni mese arriva l’accredito spettante secondo un calendario stabilito dall’INPS. Presentare domanda e vedersi accettato il contributo però non vuol dire stare tranquilli; infatti, al di là degli impegni formativi che possono dipendere dal PAD, è bene sapere che una volta percepito l’AdI ci sono delle date di scadenza da segnare in calendario e ricordare. Pena la cessazione o sospensione degli accrediti monetari.
Per quanto siano tutte date importante da ricordare, ce n’è però una che lo è più delle altre.
La domanda dell’Assegna di Inclusione ha di fatto una validità temporale che è fissata a 18 mesi, al termine del quel l’INPS cessa l’accredito dell’aiuto economico.
Qualora si rientri ancora nella categoria di beneficiari -e quindi non ci sia stata alcuna variazione in termini di reddito o nuovi rapporti lavorativi che in ogni caso vanno comunicati tempestivamente- si può fare domanda per una seconda tornata di aiuti. In questo caso però l’Adi è assegnato non più per 18 ma per 12 mesi.
Il processo di aggiornamento della domanda non è automatico e anzi è indispensabile ricordare che bisogna effettuare nuovamente la procedura e che bisogna seguire un iter be preciso. Non c’è quindi una data fissa di scadenza valida per tutti ed inequivocabile; in base a quando la domanda è stata presentata e accettata parte il countdown. Pe cui bisogna calcolare i 18 mesi e segnare gli ultimi 30 giorni in cui si ricevono gli aiuti in rosso, così da ricordare che è quello il momento per presentare l’aggiornamento.
Per quanto riguarda l’iter di aggiornamento della domanda, questa segue lo stesso processo delle domande nuove. È quindi necessario autenticarsi nella propria area INPS e seguire le istruzioni indicate nella pagina dedicata all’ADI oppure farsi seguire dai patronati convenzionati.
L’unica regola fondamentale da ricordare è che la domanda di aggiornamento può essere presentata solo dopo un mese di sospensione. Quindi trascorsi i famosi 18 mesi, bisogna attendere il mese successivo per presentare nuova richiesta.
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