I beneficiari ADI che non comunicheranno le informazioni necessarie al sussidio perderanno tutti i soldi e dovranno restituire quelli ricevuti.
I richiedenti dell’Assegno di Inclusione (o ADI) devono sottoscrivere il Patto di Attivazione digitale (PAD). Se la domanda per l’ADI supera con esito positivo i controlli relativi ai requisiti previsti dalla normativa, allora la richiesta risulta accolta. Anche se l’istanza è stata accettata, per essere sicuri di ricevere o di continuare a ricevere gli accrediti mensili è necessario rispettare scadenze e obblighi. Esiste un caso, in particolare, in cui si rischia di perdere l’ADI in caso di mancata comunicazione di un determinato cambiamento. Se ciò si verifica, si è costretti anche a restituire i soldi ricevuti. Ecco di cosa si tratta.
Se non si comunica il licenziamento, si perde l’Assegno di Inclusione e si devono restituire i soldi
L’ADI ha sostituito il precedente Reddito di Cittadinanza, dal quale differisce per alcune caratteristiche compresi adempimenti e scadenze. L’Assegno di inclusione (o ADI) è un sussidio economico riconosciuto ed erogato ai nuclei famigliari in condizioni di svantaggio che presentano la domanda.
Per continuare a percepire il sussidio economico è necessario confermare i requisiti che hanno permesso di fare la domanda per l’Assegno di Inclusione. La normativa inerente l’ADI pubblicata sul sito web dell’INPS prevede che i beneficiari debbano presentarsi per il primo incontro presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.
Un altro caso in cui si rischia di perdere l’ADI si verifica quando non vengono comunicate le dimissioni dal lavoro. Perdere il lavoro aveva delle conseguenze anche per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza e con l’Assegno di Inclusione il discorso non cambia. Nel caso di dimissioni volontarie, ovvero nel caso in cui il lavoratore recede in modo volontario dal contratto di lavoro, la normativa stabilisce che l’ADI non può più essere erogato.
L’articolo 2, comma 3 del D.L. n. 48/2023 (convertito in L. n. 85/2023) stabilisce infatti che il nucleo familiare non ha diritto all’Assegno di Inclusione quando un suo componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni stesse. Fanno eccezioni le dimissioni per giusta causa, presentate quindi a seguito di gravi episodi che non permettono di continuare il rapporto lavorativo. Altra eccezione è il caso della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 della L. n. 604 del 1966.
Le dimissioni devono essere comunicate all’INPS. Se il licenziamento è precedente la richiesta ADI, occorre comunicarlo nel modulo della domanda. Se le dimissioni sono successive alla richiesta ADI, devono essere comunicate entro trenta giorni presentando un modulo ADI Com-Esteso per le comunicazioni obbligatorie. Nel caso di dimissioni per cambio di lavoro, il diritto di percepire l’ADI si mantiene.