Assegno di Inclusione (o ADI), è possibile oppure no modificare la domanda presentata: ecco tutto ciò che occorre sapere.
L’INPS ha già comunicato gli esiti delle domande per l’Assegno di Inclusione a quanti avevano presentato le istanze all’apertura delle stesse. Sono molte però ancora le persone che stanno presentando la domanda per ricevere il sussidio economico dell’Assegno di Inclusione (ADI). Nel caso in cui la domanda sia già stata compilata è possibile modificarla? E, nel caso affermativo, fino a quando è possibile compiere questa operazione?
L’Assegno di Inclusione previsto dalla Legge Bilancio 2024 è, come si legge sul sito dell’INPS, un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale. Questa «misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro» si compone di due parti. A un’integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A) si aggiunge un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B).
Sono state molti coloro che si sono visti respingere la domanda di Assegno di Inclusione presentata. Sulla base delle motivazioni che hanno portato al rifiuto delle domande per l’ADI, chi ancora non ha ricevuto risposta ha provato a modificare l’istanza stessa. Ma è possibile cambiare la domanda?
La domanda ADI, in realtà può essere modificato solo finché si trova nello stato contrassegnato con la dicitura “in bozze”, e quindi finché non è stata inviata. Una volta spedita e acquisita dai sistemi INPS, non è più possibile modificarla. Sono previste però alcune eccezioni. Se la domanda risulta sospesa a causa della discordanza sulla residenza o a causa dell’ISEE, la rettifica inerente ai dati ISEE o ai dati ANPR è possibile.
Una volta corretti e rettificati i dati ISEE e/o ANPR, il sistema INPS rielabora la domanda. Negli altri casi, per modificare la domanda l’unica operazione che è possibile compiere è quella dell’annullamento della domanda stessa. L’istanza, però, potrà essere annullata solo fino a quando si leggono le diciture “acquisita” o “acquisita da INPS”. Quando la domanda passa nello stato di “verificata”, l’annullamento non è più possibile. Se la domanda non è quindi più in bozza, non deve essere rettificata per i dati ISEE e/o ANPR e non è più nello stato “acquisita”, occorre attendere che venga respinta prima di presentarne una nuova.
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