Assegno di inclusione (ADI), in quali circostanze la domanda dei richiedenti in condizioni di svantaggio è respinta o sospesa.
Una delle prestazioni più discusse e al tempo stesso più attese da centinaia di migliaia di famiglie è l’Assegno di inclusione (ADI), il contributo per i nuclei familiari in situazioni di disagio economico. Infatti è l’ISEE a determinare la possibilità di accesso alla misura che prevede l’obbligo dell’attivazione al lavoro dei beneficiari.
Ma non solo criteri economici determinato l’ottenimento della prestazione. L’esito della richiesta è connesso al possesso di requisiti anagrafici e sociali. Si tratta dell’età, minori e anziani con almeno 60 anni, e delle condizioni socio-sanitarie, stato di disabilità grave e condizioni di svantaggio psico-bio-sociale di soggetti assistiti dai servizi pubblici. Ma come pesano queste condizioni nell’esito delle domande respinte o sospese?
Domanda ADI, il caso degli esiti di sospensione e di rigetto
L’esito delle domande non sempre è positivo e non tutte sono accolte. In generale si può dire che a stretta sui requisiti richiesti abbia causato un maggior numero di domande respinte. Le motivazioni possono essere diverse. In particolare, per i casi di persone in condizioni di svantaggio un elemento centrale è proprio la verifica di tali condizioni. L’iter è diverso da quello consueto e necessita anche l’intervento delle strutture sanitarie e sociali presso le quali la persona è seguita.
Tra i motivi di sospensione della domanda, che non significa respingimento, vi è l‘attesa dei controlli che a volte sono in ritardo. L’INPS nei suoi chiarimenti ha suggerito di attendere l’esito delle verifiche. Se le istruttorie di Comuni e ASL confermeranno le dichiarazioni rilasciate dai soggetti in condizione di svantaggio, le domande saranno accolte dall’Istituto di previdenza sociale. In caso di domanda respinta le opzioni sono diverse.
Dopo aver consultato il fascicolo personale e individuato la causa del respingimento, al richiedente non resta che chiedere all’INPS un riesame della pratica, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito, oppure presentare ricorso. Per gli altri fruitori, che non hanno condizioni di svantaggio, la sospensione può dipendere dall’accertamento o può esserci una sospensione in corso di fruizione. Nel primo caso le motivazioni sono: le verifiche dei requisiti ancora in svolgimento; i controlli della residenza con discordanze tra ISEE e Anagrafe nazionale delle popolazione residente (ANPR).
Nel secondo caso sono venuti a mancare i requisiti durante la fruizione del beneficio. Ad esempio l’avvio di attività lavorativa non comunicato all’INPS, la mancata presenza al primo e ai successivi colloqui con i servizi sociali, la presentazione non avvenuta di ADI.com, l’inizio di un’occupazione a termine da uno a sei mesi (con ripresa dell’ADI alla conclusione del contratto). Sospensioni di questo genere possono essere superate con la risoluzione dei requisiti mancanti, presentando la documentazione per esempio.