Sorpresa di fine anno per i titolari di partita Iva e lavoratori autonomi: ecco la novità relativa all’acconto Irpef.
Siamo alla fine di un anno quanto mai difficile dal punto di vista economico, specialmente per il nutrito popolo delle partite Iva e dei lavoratori autonomi. Soffiano venti di crisi e recessione, in Italia e non solo, e il clima generale di incertezza non aiuta i portafogli e il mondo degli affari in generale. L’appuntamento con il Fisco, poi, con le sue scadenze e i pagamenti da effettuare, resta inevitabile. Ma ogni tanto arriva una buona notizia per i contribuenti…
La novità in questione riguarda il pagamento della seconda rata dell’Irpef per partite Iva e lavoratori autonomi: una scadenza fiscale molto impegnativa dal punto di vista dell’esborso economico. Ebbene, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31/E-pdf dello scorso 9 novembre, ha reso noto un cambiamento che avrà fatto sicuramente piacere alle migliaia di professionisti chiamati a pagare la tassa di cui sopra. Ecco tutto quel che c’è da sapere.
Il “regalo” di Natale per i contribuenti soggetti al secondo acconto Irpef
Diciamo subito che si tratta di una eccezione che conferma la regola, nel senso che vale solo per il 2023, e riguarda esclusivamente le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170mila euro. Per costoro cambia la data per il versamento del secondo acconto Irpef. Dal 30 novembre scorso, il termine ultimo è slittato al prossimo 16 gennaio 2024. E, altra novità di non poco conto, l’importo dovuto potrà essere versato in cinque mensilità.
Nel dettaglio, la seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi (esclusi i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi Inail) dovrà essere pagata entro il 16 gennaio 2024 in un’unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere sempre da gennaio, con scadenza il giorno 16 di ogni mese (dunque: 16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 16 aprile e 16 maggio 2024). In quest’ultimo caso, per le rate successive alla prima sono previsti gli interessi di cui all’art. 20, c. 2, del dl 9/7/1997 n. 241.
L’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che possono beneficiare della proroga anche l’imprenditore titolare di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria, oltre ai contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023. Per quanto riguarda la soglia di 170mila euro, si deve naturalmente far riferimento ai compensi e ai ricavi dichiarati per il periodo d’imposta 2022 (da sommare nel caso in cui il contribuente eserciti più attività con codici ATECO differenti).