Accertamento fiscale: secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, spetta a te dimostrare che la misura è legittima, tutte le novità stabilite dalla Cassazione.
Stando a quanto stabilito dalla Cassazione, è il contribuente che deve dimostrare il difetto di motivazione dell’atto impositivo, ciò è stato stabilito con l’ordinanza del 26 giugno 2024. In questo contesto, la Corte si è espressa in merito all’onere probatorio, che grava sul contribuente, il quale impugna un atto impositivo eccependo il difetto di motivazione e contestando la ,mancata allegazione degli atti richiamati nel medesimo. Ed è in questo contesto, che la Corte Suprema ha precisato che l’effettiva conoscenza dell’atto richiamato, costituisce condizione di validità dell’avviso di accertamento, solo nel momento in cui il contenuto dello stesso atto, è necessario per integrare la motivazione dell’atto impositivo.
Per ottenere l’annullamento, il contribuente dovrà dimostrare che gli atti richiamati, non erano di sua conoscenza o che quantomeno parte del loro contenuto, era necessaria per integrare la motivazione dell’atto impositivo. Il tutto è nato da un caso di accertamento, notificato ad una persona fisica, relativo all’anno d’imposta 2004.
In questo contesto, l’Agenzia delle Entrate, aveva recuperato una tassazione ai fini Irpef, un reddito maggiore di quello dichiarato. In particolare l’Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato diversi controlli su una società, aveva identificato il contribuente come soggetto interposto nella società stessa. In seguito, l’ente aveva ottenuto l’autorizzazione avviando diverse indagini bancarie nei confronti della persona fisica, risultavano infatti alcuni movimenti privi di giustificazione, due dei quali relativi all’incasso gli assegni.
In seguito all’analisi dell’agenzia delle entrate, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso del contribuente e l’hanno condannato anche al pagamento delle spese processuali. È stata la stessa Cassazione a stabilire la validità di un avviso di accertamento dipende dalla conoscenza effettiva, dalla conoscibilità dell’atto richiamato da parte del contribuente, solo se il contenuto dello stesso risulta essenziale ai fini dell’integrazione della motivazione dell’avviso di accertamento.
Secondo quanto stabilito dunque, l’Agenzia delle Entrate, ha il diritto di fornire una motivazione facendo riferimento ad altri atti della fase istruttoria, come per esempio il processo verbale di contestazione. La validità dell’avviso dunque è strettamente correlata alla conoscenza o alla possibilità di conoscere l’atto richiamato, a patto che il suo contenuto sia necessario per integrare la motivazione dell’atto impositivo. Ai fini dell’annullamento, il contribuente dovrà quindi dimostrare che gli atti richiamati, non gli erano noti e che il loro contenuto è necessario per integrare la motivazione dell’atto impositivo, non riportata nell’atto noto.
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